Formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria

Le novità del DPCM 4 agosto 2023

Con D.P.C.M. del 4 agosto 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023) è stata data concreta applicazione al dettato del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017[1] . Si ricorda che tale Decreto legislativo era stato poi modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106), a sua volta modificato e integrato dall’art. 20 comma 11-undecies del D.L.  22 giugno 2023, n. 75 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112).

Su cosa interviene il DPCM

L’oggetto del provvedimento è ben chiarito all’art. 2 dove si legge che viene definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria di posto comune, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici, come previsto dal D.lgs. 59 del 13.4.2017, che, come abbiamo visto, è stato ampiamente modificato da varie norme successive e, da ultima, dalla citata legge n. 112/2023.

Quindi vengono definiti regolamentazioni, limiti e condizioni da porre in essere da parte delle Università e delle Istituzioni dell’AFAM destinate ad erogare i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione, nonché le modalità di accreditamento, l’individuazione del coordinatore, dei docenti e dei tutor.

Requisiti per l’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale

I percorsi di formazione, proposti dalle Università o dalle Istituzioni dell’AFAM, sono assoggettati all’accreditamento, anche periodico, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, che si avvale del parere dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) che lo esprime sulla base di una serie di requisiti richiesti.  Tra questi, ad esempio:

  • la sede di svolgimento dei percorsi;
  • la presenza del parere dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente per territorio;
  • l’appartenenza del direttore del percorso alla prima o seconda fascia dei professori dell’Università.

Se trattasi di Istituzioni dell’AFAM, il direttore del percorso deve essere un docente in possesso di competenze specifiche in relazione al tipo di percorso.

Una volta ricevuta l’istanza di attivazione dei percorsi formativi da parte delle Università o delle Istituzioni dell’AFAM, il Ministero dell’Università e della Ricerca ne verifica l’ammissibilità in ordine ad una serie di requisiti e l’ANVUR procede alla verifica di ulteriori requisiti.

Fabbisogno di docenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a sua volta, si impegna ad individuare il fabbisogno di docenti per il triennio successivo, considerando le necessità provenienti sia dalle scuole statali che da quelle paritarie, nonché dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e dalle scuole italiane all’estero.

Per l’individuazione del fabbisogno, relativo a ciascuna classe di concorso, sia della tabella A che della tabella B allegate al D.P.R. n. 19 del 14.2.2016, come integrato dal D.M. 259 del 9.5.2017, il Ministero dell’Istruzione e del Merito considera:

  • i posti vacanti degli organici delle scuole statali, al netto del personale abilitato in servizio;
  • il numero dei docenti nominati su posti comunque disponibili, ad eccezione di quelli vacanti;
  • il numero dei posti disponibili nelle scuole italiane all’estero;
  • le esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni.

In conclusione, il fabbisogno di docenti da abilitare per ciascuna delle classi di concorso previste dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. 14.2.2016, n. 19, sarà determinato in base al numero di posti di organico di ciascuna Regione, che non siano occupati da personale in servizio a tempo indeterminato, al netto del numero di docenti abilitati in servizio con incarico a tempo determinato:

  • dal numero dei posti solamente disponibili (e non vacanti) a seguito di aspettative, comandi, distacchi, ecc. dei titolari e coperti con incarichi a tempo determinato;
  • dal numero dei posti autorizzati nelle scuole italiane all’estero.

A questi vanno aggiunti i posti necessari per il funzionamento delle scuole paritarie e per i percorsi di istruzione e formazione professionale istituiti dalle Regioni.

Per la quantificazione dei posti per la scuola paritaria e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, laddove dovessero presentarsi difficoltà nella conoscenza dei dati, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa di averne puntuale conoscenza, incrementerà del 30% il fabbisogno calcolato sugli organici delle scuole statali e di quelle italiane all’estero.

Organizzazione dei percorsi

I percorsi di formazione iniziale sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse da quelle di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale e prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU o CFA, come contenuti nell’Allegato 1 al D.P.C.M.

Ai percorsi possono accedere coloro che sono in possesso dello specifico titolo di studio, previsto per ciascuna classe di concorso, nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di accesso alle varie classi di concorso.

Crediti formativi e costi

La frequentazione del percorso per il conseguimento di 60 CFU o CFA costa non più di 2500 euro, mentre per coloro che partecipano, privi del titolo di accesso in quanto frequentanti percorsi di studio specifici, e per coloro che devono conseguire solo almeno 30 CFU o CFA, il costo non supera 2000 euro; la partecipazione alla prova finale ha il costo di 150 euro.

Coloro che sono in possesso di abilitazione, anche in altro grado di istruzione, oppure di specializzazione su posti di sostegno, possono partecipare al percorso di formazione inziale per altra abilitazione, per la quale posseggano il titolo di accesso; in tal caso devono conseguire almeno 30 CFU o CFA. 

Tempistiche

Il primo percorso di formazione iniziale dovrà concludersi entro il 31 maggio 2024 ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito è impegnato a fornire alle università ed alle accademie il fabbisogno dei posti entro il 5 ottobre 2023. 

Rimane evidente, quindi, che se si vuole rispettare il termine, fissato al 31 maggio 2024, è necessario avviare immediatamente l’intera procedura che prevede, in via preliminare, la conoscenza del fabbisogno per ciascuna delle classi di concorso, che deve fornire il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quindi le proposte avanzate dalle Università e dalle Istituzioni dell’AFAM, a seguire la valutazione dei requisiti di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, e subito dopo la valutazione dei requisiti di competenza dell’ANVUR.

Chi può partecipare

In estrema sintesi, possono chiedere di partecipare ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione:

  • coloro che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso, come elencate nelle Tabelle A e B del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; il percorso di formazione prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU o CFA;
  • coloro che siano regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento di uno dei titoli di accesso alle classi di concorso, come elencate nelle Tabelle A e B del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; il percorso di formazione prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU o CFA; coloro che frequentano corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, accedono al percorso se hanno conseguito almeno 180 CFU; 
  • coloro che hanno conseguito, entro il 31 ottobre 2022, 24 CFU o CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto, partecipano al percorso per il conseguimento di almeno 36 CFU o CFA; i CFU o CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, che siano coerenti con il profilo, di cui all’Allegato A al D.P.C.M., possono essere riconosciuti, secondo quanto previsto dall’Allegato B al D.P.C.M;
  • coloro che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento, anche di altro grado di istruzione, o di specializzazione su posto di sostegno, possono partecipare, se in possesso dello specifico titolo, al percorso per i conseguimento di altra abilitazione, conseguendo almeno 30 CFU o CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento; per tali soggetti il corso può essere erogato anche in modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20%;
  • I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento ed hanno partecipato al concorso ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 59/2017, frequentano il percorso per il conseguimento di 30 CFU o CFA; per tale categoria i contenuti dell’offerta formativa sono individuati nell’Allegato 2 al D.P.C.M.

La riserva di posti

A coloro che siano titolari di contratto di insegnamento a tempo determinato nella scuola statale o paritaria o nei corsi di istruzione e formazione professionale regionali nell’anno scolastico precedente a quello di avvio del percorso relativo alla classe di concorso del contratto di insegnamento, viene riconosciuta, per le prime tre annualità, una riserva di posti che, per il primo percorso, è pari al 45%, mentre per il secondo e terzo percorso, la riserva è pari al 35%. Nei limiti percentuali di cui sopra, il 5% dei posti è riservato a coloro che hanno il contratto nei corsi di istruzione e formazione professionale.

Offerta formativa e standard professionali

Il DPCM contiene 7 allegati. I primi 5 riguardano l’offerta formativa, l’allegato A si riferisce al profilo e l’allegato B attiene alle linee guida per il riconoscimento dei crediti. Specificatamente:

  • l’Allegato 1, come previsto dal comma 2 dell’art. 7 del D.P.C.M., individua l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione del profilo proprio del docente abilitato, e degli standard professionali, come contenuti nell’Allegato A del D.P.C.M;
  • il medesimo Allegato 1 contiene l’elencazione delle competenze e capacità che dovranno essere possedute dal docente al termine del percorso formativo ed individua la quantità di CFU da conseguire in relazione a ciascuna Attività formativa, oltre agli Obiettivi formativi minimi, in corrispondenza di ciascuna Attività formativa;
  • gli Allegati 2, 3 e 4 contengono l’elencazione dell’offerta formativa, come nell’Allegato 1, ma destinata alle varie categorie di personale che frequentano il percorso per il conseguimento di soli 30 CFU o CFA;
  • l’Allegato 5, invece, contiene l’elencazione dell’offerta formativa, come nell’Allegato 1, ma destinata a coloro che hanno conseguito 24 CFU, entro il 31.10.2022;
  • l’Allegato A tratta del Profilo conclusivo del docente abilitato e delle competenze professionali e gli standard professionali minimi, mentre l’Allegato B contiene le Linee guida finalizzate ai riconoscimenti dei crediti conseguiti nei percorsi di studio e che siano coerenti con i crediti previsti dal percorso di formazione inziale.

In cosa consiste la prova finale

Al termine del percorso, coloro che lo hanno frequentato per almeno il 70% dell’intera procedura partecipano alla prova finale, che si compone di una prova scritta e di una lezione simulata.

La prova scritta, finalizzata ad accertare le competenze acquisite, consiste in un’analisi sintetica delle situazioni e circostanze avvenute durante il tirocinio, mentre la lezione simulata su un tema proposto dalla Commissione, consegnato  48 ore prima dello svolgimento, per una durata massima di 45 minuti, sviluppata con didattica innovativa, individua ed illustra le scelte contenutistiche, didattiche  e metodologiche compiute durante il percorso relativamente alla specifica classe di concorso.


[1] Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.