Whistleblowing e segnalazioni di illeciti

Le nuove procedure del Decreto legislativo 24/2023

Il D.lgs. 24/2023[1], emanato il 10 marzo 2023, recepisce, a livello nazionale, le nuove indicazioni rese dalla Direttiva UE 1937/2019 in tema di whistleblowing e tutela del segnalante, avendo definito, a livello europeo, uno standard minimo di garanzie per coloro che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Quanto disposto dalla succitata disposizione normativa mira a colpire eventuali condotte illegittime, assicurando il buon andamento dell’Amministrazione, tutelando i soggetti segnalanti.

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Il whistleblowing nel sistema legislativo italiano

Dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2 del D.lgs. 24/2023 si ricava la definizione di whistleblower che è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L’istituto del whistleblowing (neologismo introdotto dall’inglese-americano) trae la sua origine dai paesi di Common law ed è volto a disciplinare la condotta di coloro che segnalano irregolarità o addirittura illeciti penali all’interno del proprio ambito lavorativo.

La Legge 190/2012, definita anche legge Anticorruzione, attraverso l’art. 1, comma 51, inserisce nel Testo Unico del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001) l’articolo 54-bis rubricato come “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Sarà la Legge 179/2017, nota come “legge sul whistleblowing”, ad inserire nell’ordinamento giuridico la disciplina specifica. Tale legge, però, interviene sull’ambito soggettivo di applicazione del whistleblowing nel settore pubblico.

La normativa più recente è, dunque, quella veicolata dal D.lgs. 24/2023 che ha abrogato completamente la precedente disciplina e che racchiude, in un unico testo, un sistema di regole destinate sia al settore pubblico sia al settore privato.

Le novità introdotte dal D.lgs. 24/2023

Il Decreto 24/2023 amplia la portata oggettiva (ossia gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni) e la portata soggettiva (ossia coloro che sono legittimati a realizzare la segnalazione); mira altresì a colpire eventuali condotte illegittime, assicurando, come detto, il buon andamento dell’ente pubblico o privato.

Al fine di incentivare le segnalazioni, la nuova normativa prevede una serie di garanzie per i segnalanti, tra queste, la tutela della riservatezza frutto di un bilanciamento, non sempre facile, tra le varie posizioni coinvolte. Il D.lgs. 24/2023 ha obbligato l’ANAC ad adottare apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311[2].

Di seguito la sintesi di alcune novità introdotte dalla riforma, con particolare riferimento al settore pubblico.

Chi gestisce le segnalazioni?

L’articolo 4, comma 5, del D.lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico cui è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) affidano a quest’ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Vale la pena ricordare che, in ambito scolastico, in base alla Delibera ANAC n. 430/2016, il RPC viene individuato nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ergo la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT ossia l’USR di riferimento.

Chi può presentare una segnalazione?

Sono legittimate a presentare la segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  1. dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione);
  2. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  4. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  6. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  7. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Inoltre, è importante ricordare anche quando si può effettuare una segnalazione, cioè:

  1. quando il rapporto giuridico è in corso;
  2. durante il periodo di prova;
  3. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare?

Si possono segnalare tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Come segnalare

Le segnalazioni possono essere trasmesse in diversi modi: attraverso il canale interno (per la scuola l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)[3]; attraverso l’ANAC che rappresenta il canale esterno; ma anche attraverso una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) o anche tramite denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Al momento della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa (concetto di “ragionevolezza”).

L’art. 4, comma 6, del D.lgs. 24/2023 prevede che, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, ad esempio una Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, entro sette giorni dal suo ricevimento, dovrà trasmetterla al soggetto competente, dando contemporanea notizia della trasmissione al segnalante.

Esempi di condotte illecite segnalabili

Si riportano, a titolo esemplificativo, possibili condotte illecite rilevanti in ambito scolastico rispetto alle quali è possibile effettuare la segnalazione:

  • indebita percezione di erogazioni e/o truffa in danno dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
  • frode nelle pubbliche forniture e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • od omissioni, commesse o tentate, penalmente rilevanti;
  • azioni attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne alla scuola sanzionabili in via disciplinare;
  • azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla scuola;
  • azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della scuola;
  • azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.

Vale la pena ricordare che il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.


[1] D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

[2] Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

[3] Un esempio di piattaforma predisposta per ricevere le segnalazioni di illeciti che interessano le Istituzioni scolastiche del Veneto, è rinvenibile sul sito dell’USRV al seguente link: https://istruzioneveneto.whistleblowing.it/