Mentre si conclude la sessione degli esami di Maturità, il tempo della scuola si apre alla verifica e alla rendicontazione dei processi affrontati per misurarsi anche con il complesso terreno dell’inclusione scolastica. È in questa fase di transizione che, attraverso una analisi dell’architettura procedurale e della funzione della Commissione d’esame, è possibile capire come la valutazione sappia veramente coniugare la tutela delle specifiche esigenze del candidato con il principio inderogabile dell’equità.
Il valore pedagogico del rito: oltre la metafora del confine
L’esame di Maturità, ridisegnato dal decreto-legge 127 del 9 settembre 2025 e convertito con modificazioni dalla legge 164 del 30 ottobre 2025, rappresenta nell’immaginario collettivo e nella realtà antropologica della nostra società il principale rito di passaggio dall’età dell’adolescenza a quella adulta. Non si tratta semplicemente dell’atto di rilascio di un titolo di studio con valore legale, bensì di un importante momento formativo: è lo spazio-tempo in cui lo studente è chiamato a capitalizzare e socializzare non solo le conoscenze disciplinari accumulate nel quinquennio, ma soprattutto le competenze di cittadinanza, la consapevolezza di sé e la propria progettualità futura.
La Commissione, nell’esercizio della sua alta responsabilità istituzionale, custodisce e presidia questa fase di transizione traducendo l’ascolto professionale in un atto di valutazione che riconosce il percorso del candidato, consentendogli di esprimere la propria identità intellettuale ed emotiva entro una cornice di stabilità relazionale.
Il principio cardine che deve orientare i lavori della Commissione è quello dell’equità, intesa nel suo significato più profondo e autentico: dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno perché possa esprimersi al meglio, rimuovendo quegli ostacoli che rischierebbero di trasformare la valutazione in una sanzione della vulnerabilità.
Questo approccio pedagogico trova il suo banco di prova più complesso e necessario proprio sul terreno dell’inclusione scolastica. Affinché l’esame sia realmente equo per tutti i candidati, l’architettura burocratica e procedimentale della macchina ministeriale deve muoversi lungo binari normativi rigorosi ma dotati di una flessibilità strutturale, antropologicamente orientata alla personalizzazione. Il quadro di riferimento attuale trova la sua radice nel Decreto legislativo 62/2017 e trova la sua applicazione annuale nelle specifiche ordinanze ministeriali, da ultimo l’O.M. n. 54 del 26 marzo 2026.
L’equivoco dell’esonero: il quadro normativo e la tutela del percorso
Nel dibattito scolastico quotidiano e nella percezione delle famiglie si riscontra spesso un equivoco terminologico che è bene chiarire sotto il profilo giuridico: l’idea che un alunno in condizione di disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento possa essere “esonerato” in toto dal sostenere l’esame di Maturità. La normativa vigente non prevede questa possibilità per gli studenti interni regolarmente ammessi dal Consiglio di Classe. L’ammissione all’esame comporta necessariamente lo svolgimento di sessioni d’esame, ma concede agli organi collegiali la facoltà e il dovere di modulare la struttura di tali prove per adattarle alle reali specificità dell’alunno.
La legislazione scolastica italiana separa nettamente la gestione dei candidati in base alla matrice formale delle loro tutele, distinguendo l’area dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) regolata dalla Legge 170/2010 da quella della disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992.
Gli studenti con DSA
Per gli studenti con diagnosi di DSA, l’intero impianto d’esame deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto e applicato durante l’anno scolastico. Le tutele si concentrano in particolar modo sulle competenze linguistiche e sulla gestione dei tempi e degli strumenti compensativi.
Sulla base di quanto stabilito nel percorso formativo, si configurano due scenari distinti relativi alla Lingua straniera:
- Dispensa dalla prova scritta. Qualora il PDP preveda la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera a causa della gravità del disturbo, la Commissione sostituisce la prova scritta d’esame con una prova orale compensativa da svolgersi durante il colloquio. In questa fattispecie, l’esame mantiene pienamente il suo valore equipollente. Lo studente affronta le medesime competenze globali richieste ai compagni e, in caso di superamento dell’esame, consegue regolarmente il Diploma di Stato, senza alcuna menzione della dispensa sul titolo rilasciato.
- Esonero totale dall’insegnamento delle lingue. Si tratta di una circostanza residuale e radicale, applicabile solo nei rari casi in cui lo studente sia stato formalmente esonerato dallo studio della lingua straniera durante l’intero percorso del quinquennio, su richiesta della famiglia e approvazione del Consiglio di Classe. In questa situazione, l’esame di Maturità prevede lo svolgimento di prove differenziate e coerenti con il percorso svolto, ma esplicitamente non equipollenti ai programmi nazionali. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi ministeriali determina l’impossibilità di rilasciare il titolo di studio ordinario; il percorso si conclude pertanto con il rilascio di un Attestato di credito formativo.
Gli studenti con disabilità certificata
L’orizzonte normativo e pedagogico per gli studenti con disabilità certificata si muove lungo il solco tracciato dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuta se il percorso didattico dello studente sia stato orientato al raggiungimento degli obiettivi ministeriali (PEI ministeriale o con tutele equipollenti) oppure se si sia sviluppato attraverso una programmazione differenziata. Di conseguenza, l’esame di Maturità assume forme differenti.
- Prove equipollenti. La Commissione può predisporre prove scritte e orali omologhe a quelle ordinarie, ma strutturate con modalità diverse. Ad esempio, si possono utilizzare testi ingranditi, supporti informatici, assistenti all’autonomia e comunicazione, o quesiti a risposta multipla anziché aperta. In tal caso il valore del titolo di studio finale rimane inalterato.
- Prove non equipollenti. Qualora il candidato abbia seguito un PEI differenziato, la Commissione progetta prove d’esame ad hoc, finalizzate esclusivamente a verificare il livello di apprendimento e di maturazione in relazione agli obiettivi specifici fissati nel piano individuale. Queste prove non hanno valore equipollente e conducono al rilascio dell’Attestato di credito formativo.
- Mancata partecipazione o svolgimento parziale. La normativa dimostra una spiccata sensibilità clinica prevedendo che, laddove la gravità della patologia o particolari condizioni psico-fisiche documentate impediscano allo studente di sostenere una o tutte le prove d’esame, egli non venga considerato assente ingiustificato. Il Consiglio di Classe o la Commissione ratificano la situazione e validano il percorso quinquennale tramite l’emissione diretta dell’Attestato, preservando la dignità del percorso scolastico compiuto.
In via complementare, restano stabili e attivi i protocolli di tutela per i candidati ospedalizzati o in regime di istruzione domiciliare, per i quali è normata la possibilità di svolgimento delle prove in modalità telematica, nonché l’accesso sussidiario alle sessioni suppletive e straordinarie in caso di impedimenti oggettivi e certificati.
Il senso pedagogico del credito formativo e l’equità del giudizio
La distinzione tra il conseguimento del Diploma e il rilascio dell’Attestato di credito formativo non deve essere interpretata come una svalutazione burocratica del percorso dello studente con disabilità. Al contrario, l’Attestato rappresenta un documento dal profondo valore pedagogico e orientativo. Esso non certifica un “mancato raggiungimento”, ma fotografa in modo analitico e costruttivo le competenze concretamente acquisite dall’alunno, i crediti formativi maturati e le abilità sociali e professionali spendibili nel successivo contesto di vita adulta, nell’inserimento lavorativo protetto o nei percorsi di formazione permanente.
In questa delicata cornice, la Commissione d’Esame esercita la sua funzione più complessa: bilanciare la rigidità dell’atto valutativo con l’equità sostanziale. Anche nel caso di prove non equipollenti finalizzate all’Attestato, i commissari sono tenuti a correggere e valutare gli elaborati scritti. La Commissione può avvalersi degli algoritmi ministeriali integrati nell’applicativo “Commissione web” oppure procedere a una determinazione proporzionale del voto, parametrando le risposte fornite dal candidato ai quadri di riferimento nazionali in modo flessibile ed equo. Valutare in modo personalizzato significa riconoscere lo sforzo cognitivo e relazionale compiuto dall’alunno rispetto al suo punto di partenza, garantendo che il voto finale sia lo specchio fedele di un successo formativo reale.
La tutela assoluta della privacy: registri e tabelloni pubblici
L’inclusione scolastica passa inevitabilmente attraverso la tutela della dignità sociale dello studente e della sua famiglia. L’Ordinanza ministeriale interviene con prescrizioni stringenti per evitare che la pubblicità degli atti d’esame possa tradursi in forme involontarie ma dolorose di stigmatizzazione o discriminazione all’interno del gruppo dei pari o della comunità scolastica.
Il principio regolatore stabilisce che il riferimento all’adozione di prove non equipollenti o al rilascio del solo Attestato deve rimanere circoscritto alla documentazione interna e all’attestazione finale consegnata privatamente alla famiglia. Di conseguenza, si applicano regole ferree per la gestione della comunicazione pubblica.
Nei tabelloni affissi all’albo della scuola deve comparire esclusivamente il voto numerico finale (o la dicitura di superamento dell’esame), senza alcuna indicazione che possa far desumere lo svolgimento di prove differenziate, la presenza di una disabilità o il rilascio dell’Attestato in luogo del Diploma.
Nell’area documentale riservata della classe, alla quale possono accedere gli altri studenti e le loro famiglie, è fatto assoluto divieto di inserire verbali o annotazioni che facciano riferimento alla natura non equipollente delle prove o alle tutele speciali adottate per i candidati con DSA o disabilità.
Ogni dettaglio procedimentale e clinico deve restare confinato nei verbali cartacei o digitali della Commissione, protetti dal segreto d’ufficio e accessibili solo agli aventi diritto attraverso le formali procedure di accesso agli atti.
Competenze di rilascio degli atti: Presidente o Dirigente?
Un ultimo snodo burocratico che genera spesso incertezze interpretative nelle segreterie scolastiche riguarda l’individuazione del soggetto istituzionalmente competente alla firma e al rilascio dell’Attestato di credito formativo. L’Articolo 28 dell’Ordinanza Ministeriale 54/2026 definisce una netta linea di demarcazione basata sull’effettivo insediamento e sull’attività valutativa svolta dalla Commissione d’Esame. La competenza è ripartita secondo due canali procedurali distinti, fondati sulle disposizioni dell’ordinanza medesima.
La competenza del Presidente di Commissione
Il Presidente della Commissione è l’unico soggetto titolato a firmare e rilasciare l’attestato per tutti quei candidati con disabilità o con DSA che abbiano regolarmente partecipato alle sessioni d’esame, svolgendo le prove non equipollenti predisposte per loro. In questo caso, l’Attestato è l’esito formale di un processo di valutazione documentato dalla Commissione esterna. Qualora i modelli cartacei ministeriali dell’attestato non fossero materialmente disponibili prima del termine dei lavori e della chiusura della sessione d’esame, il Presidente sottoscrive una delega formale al Dirigente scolastico dell’istituto, affinché provveda alla successiva stampa, firma per delega e consegna alla famiglia.
La competenza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico riassume la propria competenza diretta e autonoma esclusivamente nelle situazioni in cui l’alunno con disabilità, pur essendo stato ammesso all’esame, non abbia sostenuto alcuna prova d’esame. In questo scenario, non essendovi stata alcuna attività d’esame né alcun insediamento della Commissione sul caso specifico del candidato, la competenza amministrativa non si trasferisce all’organo d’esame esterno ma resta in capo al dirigente della scuola di provenienza, che rilascerà l’attestato basandosi esclusivamente sui crediti e sulle valutazioni espresse dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
Questo impianto procedurale garantisce la linearità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo che ogni fase del percorso d’esame sia presidiata da un organo certo, a tutela del diritto allo studio e dell’inclusione di ciascun candidato.
Il sigillo dell’equità
Se l’esame è, nella sua essenza pedagogica, il rito di passaggio che salda le competenze di cittadinanza alla stabilità relazionale, la tenuta di questo valore si misura proprio nella coerenza con cui l’istituzione respinge ogni equivoco burocratico. Lungi dal rappresentare un’eccezione o una deroga estemporanea, la tutela del percorso – sia esso guidato dalle coordinate della Legge 104/1992 o dai tracciati personalizzati della Legge 170/2010 – costituisce una strada importante per tradurre operativamente l’equità. È la prova logica e formale che la norma non abdica al proprio rigore, ma lo eleva a strumento di personalizzazione: solo quando il dispositivo d’esame si dimostra capace di governare la complessità senza sconti né esoneri impropri, il rito ritrova la sua pienezza, restituendo a ogni candidato la misura esatta del proprio traguardo.




