Consenso informato e responsabilità genitoriale

Un delicato equilibrio tra scelte familiari e progettazione scolastica

Come spesso capita quando una norma interviene a regolare una materia che ha risvolti etici e valoriali si sollevano dibattiti e si formano gruppi di opinione contrapposti.

La legge sul “consenso informato” che ha visto la luce dopo un iter complesso ha lo scopo di ricondurre nell’ambito delle scelte genitoriali la materia dell’educazione all’affettività correggendo le storture ideologiche che in alcuni contesti si potrebbero generare. Il vero nodo risiede, però, nella sua applicazione: una interpretazione troppo rigida o miope della legge finirebbe per bloccare interventi educativi non più rinviabili, resi urgenti dai drammatici fatti di cronaca recenti.

Diventa fondamentale un bilanciamento di interessi che, nel contesto di un mutamento del paradigma etico, sappia preservare le radici culturali e le tradizioni del nostro Paese, scongiurando il rischio di un immobilismo educativo e disinnescando polemiche politiche faziose e improduttive.

Contro il rischio della pedagogia difensiva

Chi opera quotidianamente nelle istituzioni scolastiche ben sa come anche l’ordinaria azione didattica rischi di perdere ogni efficacia quando il clima interno si surriscalda. Il pericolo più insidioso si manifesta quando la libertà individuale e le prerogative genitoriali vengono evocate in modo strumentale, giustificando rivendicazioni di parte che minano l’autorevolezza dell’istituto. La conseguenza immediata di questa polarizzazione è l’insorgere di una pericolosa “pedagogia difensiva”: il timore costante di incorrere in aspre polemiche o in ricorsi legali – più o meno fondati – genera una diffusa diffidenza, paralizzando di fatto la progettazione e l’innovazione formativa.

L’intento di questa riflessione, pertanto, non è quello di schierarsi acriticamente a favore o contro il nuovo quadro normativo sul consenso informato. Sarebbe un esercizio che riduce l’analisi a un gioco a somma zero tra opinioni contrapposte, ugualmente legittime nelle premesse, ma sterili negli esiti. Al contrario, l’obiettivo è decodificare la ratio del provvedimento e tentare di tradurla in percorsi operativi concreti, capaci di ricomporre la frattura tra i diversi interessi in gioco.

Perché questa sintesi si realizzi, evitando che la norma si trasformi in ostacolo burocratico, bisogna ripartire dagli strumenti dell’autonomia scolastica: investire sulla redazione di una solida regolamentazione interna e, soprattutto, sulla condivisione democratica delle scelte all’interno delle sedi collegiali. È proprio attraverso il dibattito trasparente nel Collegio dei docenti e nel Consiglio d’istituto che la scuola può riappropriarsi della propria funzione strategica, trasformando il potenziale conflitto in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa.

Dai diritti dei minori alle responsabilità educative

La riflessione sul consenso informato e sulla centralità dello studente poggia su un solido reticolo di tutele giuridiche che supera i confini nazionali. L’analisi del testo normativo richiede quindi una ricognizione preliminare delle fonti sovranazionali che hanno codificato il diritto all’istruzione. Esaminando cronologicamente queste basi, si incontrano:

  • la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1949 che, all’art. 26 comma 3, dice: “i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli”;
  • la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU  1959) dove al principio VII si legge che “l’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento”;
  • la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) in cui all’art. 18 si dispone che “La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori”.

La cornice costituzionale

A livello nazionale il fondamento risiede negli artt. 30 e 34 della Costituzione. Se da un lato l’art. 30 sancisce che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli…”, dall’altro l’art. 34 riequilibra il sistema disponendo che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi…”.

Sebbene, quindi, la centralità della famiglia nell’educazione dei figli sia ampiamente sancita da questo quadro costituzionale e dalle carte internazionali, l’ordinamento giuridico contemporaneo segna un decisivo punto di svolta: il passaggio dalla “potestà” alla “responsabilità genitoriale”. Non si tratta di una rivisitazione lessicale, ma di un radicale cambio di paradigma. Sottolineare la responsabilità dei genitori nella crescita serena e armoniosa dei figli significa, infatti, spostare definitivamente il baricentro normativo e pedagogico sui minori.

I bambini non sono satelliti dei genitori, ma sono soggetti titolari di diritti ed obblighi, sin dalla prima infanzia, e come tali vanno rispettati nelle loro inclinazioni e attitudini. Di conseguenza, le scelte della famiglia non possono essere influenzate da posizioni ideologiche ed estremismi radicali che rischino di pregiudicare uno sviluppo completo ed equilibrato.

Libertà di scelta e doveri di vigilanza

Il combinato disposto di questi principi, poi declinato nelle norme sull’obbligo scolastico, e nei principi civilistici di diritto di famiglia, delinea un quadro in cui la famiglia ha il dovere, ma anche il diritto di concordare con la scuola i principi dell’educazione dei propri figli e di scegliere la tipologia di istruzione più adeguata a loro sempre, però, ponendo al centro l’interesse del minore ad una formazione completa e di qualità.

La legge sul consenso informato si pone in continuità con questo solco e cerca di regolamentare un aspetto nodoso e scivoloso dei piani di studio adottati dalle autonomie scolastiche conformemente al DPR 275/1999.

Questa complessa dinamica è tornata di forte attualità in seguito ad alcuni delicati casi di cronaca, che hanno talvolta spinto le famiglie verso la scelta dell’istruzione parentale[1]. Al fine di garantire il diritto allo studio e un monitoraggio coerente, le recenti disposizioni ministeriali hanno delineato un quadro regolatorio più stringente, volto a disciplinare con chiarezza i requisiti e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità[2].

Dal disegno di legge alla legge

Il 4 giugno 2026 il Senato ha approvato in via definitiva, con 78 voti favorevoli e 38 contrari e nessuno astenuto, il DDL 1735, il provvedimento che fornisce le Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico e di cui al momento si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge, presentato per la prima volta alla Camera dei deputati nel corso del 2025, ha avuto un iter parlamentare relativamente breve, seppur caratterizzato da un dibattito molto aspro e divisivo. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il provvedimento è entrato in vigore, con effetti pienamente operativi, a partire da settembre 2026. Da qui l’urgenza, per le istituzioni scolastiche, di anticipare i tempi, programmando sin da ora non solo le attività didattiche ma anche i necessari strumenti regolamentari interni.

Il testo del provvedimento presenta un’articolazione lineare suddivisa in tre sezioni: il consenso informato preventivo, il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche e la clausola di invarianza finanziaria.

L’impianto normativo introduce adempimenti specifici per le istituzioni scolastiche, incentrati sull’obbligo di raccogliere il consenso scritto e preventivo dei genitori per la partecipazione degli studenti alle iniziative di educazione all’affettività e alla sessualità. Al fine di garantire una scelta consapevole, la norma riconosce alle famiglie il diritto di visionare anticipatamente i materiali didattici. Sul piano operativo, viene inoltre fissato un termine preciso, che impone alla scuola di trasmettere la richiesta di autorizzazione ai titolari della responsabilità genitoriale almeno sette giorni prima dell’avvio delle attività.

Oltre agli adempimenti a ridosso dei singoli progetti, il quadro regolatorio richiede una revisione dei documenti strategici d’istituto. La cornice generale di riferimento trova infatti il suo fulcro nell’adeguamento del Patto di Corresponsabilità, che deve essere aggiornato e condiviso con le famiglie per integrare formalmente le nuove tutele e le mutate procedure operative.

Curricolo e consenso: i confini dell’alleanza educativa

L’applicazione della norma coinciderà temporalmente con l’adozione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione. Tale concomitanza può far sorgere l’erronea percezione di un disegno unitario e strutturale tra i due provvedimenti. Sotto questo profilo, appare quindi indispensabile ridefinire i rispettivi ambiti.

Le Indicazioni nazionali che entreranno in vigore per le prime classi nel prossimo anno scolastico rivedono l’impianto delle programmazioni disciplinari, ribadiscono la centralità dell’allievo come protagonista attivo della formazione e sottolineano l’importanza dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, ma escludono categoricamente il consenso per le attività di tipo curricolare.

Per fare un esempio pratico, l’elaborazione dei contenuti delle varie discipline – come storia, scienze o letteratura – prescinde da qualsiasi richiesta di consenso preventivo ai genitori. La programmazione curricolare risponde infatti alle scelte programmatiche del collegio dei docenti e all’esercizio della libertà di insegnamento. Subordinare la didattica d’aula all’approvazione delle famiglie non solo vanificherebbe il principio dell’autonomia scolastica, ma svuoterebbe di significato la funzione stessa dell’istituzione educativa.

Diversamente da quanto previsto per le attività disciplinari ordinarie, la richiesta di consenso preventivo resta un requisito imprescindibile per i percorsi extracurricolari e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Si tratta di una procedura ordinaria che si innesta sulla pianificazione strategica dell’istituto: una volta che tali attività sono state deliberate dal Collegio dei docenti, approvate dal Consiglio di istituto e integrate nel PTOF, spetta comunque alle famiglie formalizzare l’adesione individuale, trattandosi di opzioni che si collocano oltre i margini delle attività ordinarie.

Pertanto, la nuova legge non tocca le Indicazioni nazionali sui curricoli scolastici e i contenuti previsti per le varie discipline, anche quando si affrontano argomenti come l’educazione biologica, il rispetto o l’empatia, che sono temi trasversali, legati alla promozione della consapevolezza e dell’autonomia individuale e alla promozione del senso civico.

È inoltre importante precisare che l’istituto del consenso informato non trova applicazione nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in ragione di un divieto assoluto posto alla radice dalla nuova legge. L’articolo 1 dispone, infatti, che siano espressamente escluse, in ogni caso, le attività didattiche, progettuali o di altra natura aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità in questi primi gradi di istruzione. Mancando l’oggetto stesso della regolamentazione, decade di conseguenza la necessità di attivare procedure di autorizzazione da parte delle famiglie.

Cosa succede se un genitore nega il consenso?

Una delle dinamiche più complesse per le istituzioni scolastiche risiede nella possibilità che una famiglia decida di non firmare l’autorizzazione o formalizzi il proprio dissenso scritto. In tal caso la scuola deve attivare misure specifiche di tutela, ed è opportuno che tali misure siano pianificate e deliberate in tempo.

Il principio cardine è il divieto di discriminazione o di esclusione passiva: l’istituto non può limitarsi a isolare lo studente o a lasciarlo senza una vigilanza qualificata, ma deve offrire attività formative alternative. In questa fase assume un valore centrale la capacità progettuale dei docenti, orientata a strutturare percorsi per classi parallele, per gruppi di livello o per raggruppamenti eterogenei di alunni.

Resta fermo il principio che il mancato consenso non può determinare alcuna ripercussione sul profitto, né influire negativamente sulla valutazione disciplinare o sul voto in condotta.

Poiché i percorsi sull’attività e sulla sessualità non riguardano la costruzione del core curriculum, ma si configurano come ampliamento dell’offerta formativa, ogni integrazione deve essere progettata in modo da essere sempre inclusiva e accessibile per tutti gli alunni della scuola.

Sarà una sfida dei collegi docenti armonizzare nuove esigenze educative e rispetto del principio di libertà educativa delle famiglie.

Criteri di selezione e requisiti degli esperti

Il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività di educazione all’affettività e alla sessualità è uno dei punti più delicati del DDL 1735. Quando la scuola apre le porte ad esperti della ASL, psicologi, associazioni o formatori, il rischio di frizioni con le famiglie aumenta se non c’è una trasparenza assoluta e una rigorosa selezione a monte.

Per prevenire l’insorgere di contenziosi o contestazioni formali, è opportuno che il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto fissino criteri chiari di reclutamento degli esperti basati attraverso regole rigorose deliberate collegialmente.

Le istituzioni scolastiche devono prescindere dall’accoglimento di proposte estemporanee, spesso strutturate in percorsi predefiniti che, pur riducendo il carico di lavoro organizzativo, rischiano di non rispondere alle reali esigenze formative. La strada maestra rimane l’integrazione di regole rigide e verificabili all’interno del Regolamento d’Istituto.

La selezione degli esperti deve fondarsi prioritariamente su consolidate competenze scientifiche e professionali, privilegiando figure istituzionali – quali psicologi delle aziende sanitarie, medici dei consultori familiari o docenti universitari – o professionisti regolarmente iscritti ad albi certificati. Questa rigorosa perimetrazione rappresenta la principale garanzia contro il rischio di derive ideologiche. L’esperto incaricato è tenuto, dal canto suo, ad assicurare un approccio oltre che scientifico, anche inclusivo e rigorosamente rispettoso del pluralismo culturale e valoriale delle famiglie, escludendo forme di attivismo politico o l’adozione di posizioni radicali che contrasterebbero con la ratio stessa della legge.

Tali requisiti vanno verificati tramite il Curriculum Vitae del formatore e, se l’esperto fa parte di un’associazione, lo statuto della stessa. Entrambi i documenti dovrebbero essere allegati alla delibera del Consiglio di Istituto.

Come governare il consenso informato

Inoltre, il quadro normativo dispone che, a tutela dei minori e dell’istituzione stessa, l’esperto esterno non possa mai essere lasciato solo con la classe. È infatti prescritta la presenza costante del docente titolare o di un delegato del dirigente scolastico durante l’intero svolgimento degli interventi. Tale funzione non è quella del vigilante, ma di garante dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia. L’insegnante può assumere, infatti, un ruolo attivo di mediazione pedagogica, calibrando, per esempio, il registro comunicativo dell’esperto e intervenendo tempestivamente qualora lo sviluppo del dibattito assuma traiettorie non adeguate all’età e alla sensibilità degli alunni.

Il DDL 1735 stabilisce, quale principio inderogabile, il diritto delle famiglie di visionare in anticipo tutti i sussidi didattici. È la legge stessa a imporre che tale adempimento venga applicato con estrema severità, in particolare quando ci si avvale di un esperto esterno. Per dare esecuzione a questo precetto normativo, l’esperto è tenuto per legge, all’atto della firma della convenzione, a depositare in segreteria o a caricare nell’area riservata del sito istituzionale ogni materiale programmato, dalle slide ai video, fino alle dispense e ai questionari. Il vincolo legislativo è talmente stringente da vietare l’utilizzo in classe di qualsiasi risorsa cartacea o digitale che non sia stata preventivamente validata dal Consiglio di Classe e messa a disposizione dei genitori nei sette giorni antecedenti l’attività.

Per ridurre il rischio di contenziosi, legati per lo più all’incertezza sui contenuti, è strategico impostare un rapporto di trasparenza preventiva. Prima ancora di trasmettere le richieste formali di autorizzazione, la presidenza può organizzare un momento di confronto in cui l’esperto esterno espone ai genitori l’architettura del progetto, gli obiettivi e i materiali di studio. Questo passaggio non solo agevola una scelta consapevole, ma disinnesca sul nascere eventuali polemiche. L’allineamento tra la scuola e il professionista viene infine sancito da un protocollo d’intesa mirato, volto a impegnare formalmente l’esperto al pieno rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto e delle regole condivise nel Patto di Corresponsabilità.


[1] Nota MIM  17 dicembre 2025, prot. n. 6640. Linee guida per l’istruzione parentale.

[2] D.M. 218 del 11 novembre 2025, Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, il decreto ministeriale in vigore dall’anno scolastico 2025/2026.