La formazione obbligatoria per la sicurezza

Il nuovo accordo Stato-Regioni

Il 7 luglio 2016 è stato definito il nuovo Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (G.U. n. 193 del 19 Agosto 2016), rispettivamente RSPP e ASPP. L’accordo riguarda tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, mostra tuttavia la scarsa attenzione all’ambiente lavorativo scolastico. Viene infatti abrogato il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 che individuava tra i soggetti formatori dei corsi per ASPP (modulo A di 28 ore + modulo B di 24 ore) e RSPP (mod. A + B + modulo C di 24 ore) “le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale”, riconoscendo la presenza in alcuni istituti tecnici e professionali di “personale docente in possesso di professionalità idonea per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle istituzioni scolastiche”.

Con questo riconoscimento numerosi ITIS sono diventati, dal 2006 ad oggi, scuole polo per la formazione di questi indispensabili e appassionati collaboratori del Dirigente scolastico nell’assicurare un’organizzazione interna orientata alla prevenzione dei rischi interni ed allo sviluppo nel personale e negli studenti della preziosa cultura della sicurezza. Ciò ha facilitato l’applicazione dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori e dei preposti operanti nelle scuole.

Il nuovo Accordo si limita invece a riconoscere tra i soggetti formatori le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti (in corsivo le parti integrali dell’Accordo). Nulla viene precisato sulle competenze dei formatori ed altre questioni connesse. Raddoppia però, portandole a 48, le ore del modulo B per ASPP e RSPP sui rischi specifici sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e, nel confermare l’obbligo di aggiornamento quinquennale (20 ore per ASPP e 40 per RSPP), precisa che non deve trattarsi di mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti … ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

I profili di competenza degli RSPP/ASPP

L’Accordo in argomento definisce in modo chiaro, sia la figura che le competenze richieste al responsabile ed agli addetti al servizio di prevenzione e protezione: essi  costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.

L’attribuzione di tali compiti rende in particolare il coordinatore del servizio, I’RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.

Una figura manageriale (anche nella scuola?)

Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.

Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving  per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.

L’RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

Purtroppo le caratteristiche enunciate vanno ancora declinate per quel particolare luogo di lavoro che è la scuola! Manca infatti un Decreto del MIUR, applicativo del D.lgs. 81/2008 al luogo lavorativo-scuola e che tenga conto delle “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” (art. 3, d.lgs. 81/2008).