Le benedizioni pasquali… libere, facoltative e fuori dall’orario di lezione

In prossimità della Pasqua, il Consiglio di Stato è intervenuto a ribaltare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna che aveva escluso la possibilità di concedere i locali scolastici allo scopo di praticare benedizioni.

Il fatto

Il TAR, con la sentenza 166/2016,   aveva accolto il ricorso, presentato da alcuni docenti, genitori, oltre che dal  Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, avverso la delibera del Consiglio di Istituto (e successiva determina dirigenziale) del comprensivo n. 20 di Bologna, che aveva concesso l’apertura dei locali scolastici dei tre plessi, in orario extrascolastico e con accompagnamento autonomo, per le benedizioni pasquali richieste dai parroci dei rispettivi territori.

Il giudice amministrativo aveva affermato che il “principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato” comporta “equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose”, pertanto la scuola non può “essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno… e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni”.

Il Tribunale ha ritenuto non ricorrente nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 96, commi 4 e 6, del Dlgs 297/1994, che prevede la possibilità di utilizzo degli edifici scolastici in orario extrascolastico, in quanto, essendo i riti religiosi riservati appunto alla sfera individuale, non si tratterebbe di “…attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile…”.

La benedizione non rientrerebbe neanche tra le iniziative complementari o integrative di cui al d.P.R. 567/1996, perché “le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli”, e non sono invece destinate a “diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni”.

La decisione

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con la sentenza n. 1388/2017 ha riformato la precedente decisione su questi presupposti:

Le benedizioni non incidono sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica ed hanno senso se celebrate a scuola

La benedizione pasquale è un rito religioso, breve e semplice, durante il quale i fedeli incontrano i ministri di culto. Per i credenti tale rituale ha anche il significato di “ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora”.  La partecipazione di costoro è fondamentale perché “Non avrebbe senso infatti la benedizione dei soli locali… non potendo tale vicenda risolversi in una pratica di superstizione”. Dunque tale rito deve essere “celebrato in un luogo determinato”, perché altrove perderebbe il suo intrinseco significato.

Pertanto è possibile chiedere che la benedizione si svolga nelle scuole, purché fuori dall’orario scolastico ed alla presenza di chi ne è interessato, senza che tanto leda in alcun modo, proprio in quanto non tenuto a parteciparvi e non partecipandovi, “il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero”.

 

Alle benedizioni va riconosciuto trattamento analogo a quello delle altre attività “parascolastiche” svolte fuori dall’orario di lezione

Non incidendo sulla vita scolastica, in particolare se si tiene conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione al rito, esso non può ricevere un trattamento diverso e/o inferiore rispetto ad altre iniziative “parascolastiche” (ad esempio di natura culturale, sportiva o ricreativa, considerate invece legittime e tollerabili) a cui va assimilato, anche perché nell’ordinamento non si rinviene alcun divieto di autorizzare lo svolgimento di attività di tipo religioso nell’edificio scolastico, fuori dell’orario di lezione in maniera  facoltativa, lasciando liberi gli studenti e le famiglie di parteciparvi. È ovvio che così non sarebbe laddove queste si svolgessero durante l’intervallo, che rientra invece ordinariamente nel tempo-scuola.

Del resto, prosegue il Consiglio di Stato, proprio in applicazione del “principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”.
L’art. 20 della Costituzione riconosce espressamente che “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative […] per […] ogni forma di attività”, facendo quindi espresso divieto di trattare le manifestazioni religiose in maniera deteriore.

 

La partecipazione al rito deve essere facoltativa e tollerante

È indiscutibile poi che la partecipazione ad un qualsiasi rito religioso, ovunque venga svolto, “non potendo non godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere”, non possa che essere assolutamente facoltativa ed altresì tollerante nei riguardi di chi ha fedi diverse o non aderisce ad alcun credo religioso.

 

I provvedimenti adottati sono tipici atti amministrativi che rientrano nella potestà della scuola e dei suoi organi

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertinente il richiamo all’art. 96 D.Lgs. 297/1994, secondo cui “gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”, ritenendovi compresa anche quella diretta ad un culto religioso, purché, si ribadisce, si svolga fuori dell’orario scolastico, vi sia la previa delibera dell’organo competente (e cioè, ai sensi dell’art.10 D.Lgs. 297/1994, il Consiglio di Istituto, che ha competenza sia nella programmazione che nell’autorizzazione delle attività “parascolastiche”, “extrascolastiche”, o comunque “complementari”), ed infine la partecipazione sia “libera, volontaria e facoltativa”.

Anche il regolamento dell’autonomia, D.P.R. 275/1999, precisa all’art. 4, con riferimento all’autonomia didattica: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema […] riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”.

Il Consiglio di Stato ritiene quindi che con l’espressione “riconoscono e valorizzano le diversità” ci si intenda riferire anche a “tutte quelle iniziative che si rivolgano, piuttosto che alla generalità unitariamente intesa degli studenti, soltanto a determinati gruppi di essi, individuati per avere specifici interessi od appartenenze, per esempio di carattere etico, religioso o culturale, in un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto, oggi tanto più decisivo in relazione al fenomeno sempre più rilevante dell’immigrazione e della conseguente necessità di integrazione”.

Insomma una regolare delibera del Consiglio di istituto di concessione dei locali per riti religiosi deve ispirarsi a principi di tolleranza e libertà, prevedere la facoltatività della partecipazione e lo svolgimento in orario rigorosamente extrascolastico.