Passaggio da ambito territoriale a sede

Le novità della legge 107/2015

La legge 13 luglio 2015 n. 107 si intitola “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; titolo assolutamente appropriato, atteso che la legge, ancorché approvata dal Parlamento dopo appena 5 anni dalla precedente Riforma cosiddetta Gelmini, si rappresenta quale momento riformatore, nel senso vero dell’innovazione.  Questa legge vanta molti meriti, in quanto ha voluto disegnare dei percorsi per rendere attive tante iniziative che, sebbene volute da norme, non avevano trovato puntuale applicazione. Ci si vuole riferire, per fare un esempio, all’alternanza scuola-lavoro, all’obbligatorietà – finalmente – della formazione del personale, alla definizione di obiettivi educativi innovativi, alla “rivisitazione” dell’autonomia della scuola con qualche risposta operativa, all’istituzione dell’organico potenziato e, soprattutto, al relativo inserimento nell’organico dell’autonomia.

Ma sono stati commessi degli errori che pongono ombre sui tanti meriti: la legge ha voluto accorciare i tempi, imponendo l’esecutività di alcuni istituti in tempi assolutamente incongrui, per poi, stranamente, delegare il Governo per una lunga serie di provvedimenti a completamento della norma, da emettere entro 18 mesi dalla legge (tra l’altro comparsi, ma solamente proposti, all’ultimo giorno dei 18 mesi).

Organico di potenziamento e titolarità di ambito

L’esempio più significativo, a dimostrazione di quanto appena detto, è rappresentato proprio dall’organico potenziato, che nello spirito e nella lettera della legge ha lo scopo di consentire alla singola scuola di progettare il proprio percorso, nella consapevolezza, ciascuna, dell’ambiente in cui opera, della vocazione del territorio, delle problematicità o meno nei rapporti con gli Enti locali, con le realtà occupazionali, ecc. E per potere, anche, scegliere le professionalità più adatte ed appropriate alle specificità progettuali, la legge ha istituto gli ambiti territoriali, previa modifica del ruolo del docente da provinciale a regionale.

Al comma 73 della legge, al terzo periodo, si legge: “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/17”, ed all’ultimo periodo si legge: “Dall’anno scolastico 2016/17 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.

Il personale docente assegnato o trasferito all’ambito territoriale è destinatario di una proposta di incarico (recita il comma 79) da un dirigente scolastico di una delle scuole comprese nel territorio dell’ambito cui è assegnato il docente. Il dirigente scolastico, premesso il rispetto delle precedenze previste dalla legge 104/92, avanza la proposta, che può anche non essere accolta dal docente, per la copertura dei posti dell’organico dell’autonomia, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa della scuola; l’incarico, recita il comma 80, è triennale.

Il nuovo contratto sulla mobilità

Abbiamo ricordato, in estrema sintesi, le disposizioni della legge 107/2015. E sulla scorta di queste norme è stato sottoscritto, in data 11.4.2017, il CCNI sulla mobilità, con il quale, limitatamente al personale docente, sono state eliminate le preferenze codificate del comune e del distretto, potendosi esprimere preferenze per la scuola (non più di 5), quella per l’ambito territoriale e quella per la provincia.

La norma che prevede la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico orienta verso il concetto dell’autonomia scolastica, affidando alla figura dirigenziale, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, la scelta del personale, dopo aver verificato, evidentemente oltre la classe di concorso o ruolo di appartenenza, ulteriori e diverse caratteristiche coerenti con il piano dell’offerta formativa di quella scuola, cioè coerenti con la missione di quella scuola ed opportune per il raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi prefissati.

Contemporaneamente al CCNI sulla mobilità è stata sottoscritta un’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18. La portata dell’ipotesi del CCNI è tale che è improbabile che non si ripeta anche per gli anni a seguire.

In effetti il CCNI, ferma restando la competenza del dirigente scolastico ad avanzare la proposta per la copertura dei posti di organico vacanti, citando il CCNL del 29.11.2007 (art. 4 – comma 2 – lettera a) non tratta più dell’incarico, ma prevede l’assegnazione definitiva della sede nei confronti del personale docente titolare di ambito o trasferito su di esso.

Le procedure da seguire

La procedura prevede che il dirigente scolastico avanzi la proposta per il passaggio dall’ambito alla scuola mediante una selezione del personale docente, che propone la domanda sulla scorta dell’avviso, con il quale si indicano i titoli richiesti (fino ad un massimo di sei titoli ed esperienze professionali), come codificati nell’allegato A all’ipotesi di contratto, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, per ciascuno dei posti disponibili presso la scuola oppure per gruppi di posti.

La scelta dei titoli e delle esperienze viene proposta dal dirigente scolastico al Collegio, al quale si affida la relativa delibera.

Una volta che siano stati fissati i termini e le modalità sia di pubblicazione degli avvisi che di presentazione della candidatura da parte del personale docente titolare dell’ambito di competenza (secondo un calendario nazionale), il dirigente scolastico opera (entro un termine fissato a livello nazionale)  un esame comparativo dei titoli ed esperienze presentati, ed effettua la scelta nel rispetto della maggiore coerenza dei titoli presentati con il piano dell’offerta formativa e con quello di miglioramento; la proposta può essere rifiutata dal docente.

Prima di tale operazione l’Ufficio scolastico avrà provveduto a destinare sui posti disponibili i docenti che vantino i titoli di precedenza previsti dal CCNI sulla mobilità; e ciò significa che gli avvisi sono suscettibili di integrazione, sia a valle della mobilità che dopo le procedure dell’Ufficio scolastico.

I titoli (e le esperienze) considerati per la mobilità

L’allegato A prevede i seguenti titoli ed esperienze professionali.

Titoli

1 – Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento

2 – Ulteriore abilitazione all’insegnamento

3 – Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

4 – Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste

5 – Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016

6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

7 – Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)

8 – Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Esperienze professionali

1 – Insegnamento con metodologia CLIL

2 – Esperienze di insegnamento all’estero

3 – Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari

4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

5 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione

6 – Tutor per alternanza scuola-lavoro

7 – Animatore digitale

8 – Attività di tutor anno di prova

9 – Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.