Vaccini obbligatori e scuola

Compiti della scuola, responsabilità delle famiglie

Il decreto sui vaccini e le ragioni di urgenza

Con una conferenza stampa, all’esito della riunione del Consiglio dei Ministri del 19 maggio scorso, sono stati annunciati i dettagli dell’emanando decreto legge relativo all’obbligo vaccinale.

Sebbene il testo appaia ancora da definirsi nei suoi aspetti transitori ed attuativi, la scelta risulta quella della decretazione di urgenza, per cui il provvedimento, una volta adottato, dovrà essere presentato il giorno stesso alle Camere ed entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta), ma potrebbe perdere efficacia ex tunc (art. 77 Cost) se non sarà convertito in legge dal Parlamento (anche con possibili modifiche) entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Si evince che l’urgenza nasce più che da una vera e propria emergenza, da una crescente preoccupazione per l’attuale frammentazione normativa in materia a livello regionale e la necessità di fornire un orientamento unitario, atto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività di prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute pubblica in particolare con riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale.

Le preoccupazioni sociali e quelle epidemiologiche

Ed invero di recente il Ministero della Salute (lettera circolare 0010740-04/04/2017-DGPRE-DGPRE-P) si è espresso con apprensione rispetto all’attuale situazione epidemiologica del morbillo, con riferimento ai primi mesi di quest’anno, rilevando un preoccupante incremento … rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, presenza di focolai e di casi dovuti a trasmissione nosocomiale, e fornendo opportune indicazioni a fine di prevenzione.

Ciò che appare chiaro comunque è che l’imminente decreto porrà nuovi e salienti obblighi a carico delle scuole, a cui è rimessa la fase di accertamento e segnalazione (non solo) in occasione dell’iscrizione, anche con conseguenze di rilievo.

L’obbligo vaccinale in Europa e in Italia

Occorre premettere che, non senza resistenze, l’obbligo vaccinale fu introdotto in Europa, all’inizio dell’Ottocento, con la vaccinazione contro il vaiolo, considerato lo strumento necessario per interrompere la catena epidemiologica ed evitare il contagio.

Questa impostazione appare coerente anche con i nostri principi costituzionali (art. 32) per i quali lo Stato tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti e solo una disposizione di legge può obbligare qualcuno ad un determinato trattamento sanitario.

In Italia l’obbligo di vaccinare contro il vaiolo tutti i nuovi nati è stato prima sospeso nel 1977 e poi abolito nel 1981, ma intanto sono diventate obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l’epatite B (1991). Altre sono offerte anche gratuitamente dal servizio sanitario, come previsto dal calendario vaccinale.

In generale possiamo dire che in Europa 15 Paesi non hanno vaccinazioni obbligatorie e 14 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria inclusa nel loro programma vaccinale, ma con scelte diverse nelle modalità attuative anche per quanto riguarda le possibilità di ammissione a scuola.

Le 12 vaccinazioni ora obbligatorie

Con l’adozione del preannunciato decreto tuttavia in Italia le vaccinazioni obbligatorie saliranno a 12 (dalle predette 4). Precisamente:

  1. anti-poliomielitica;
  2. anti-difterica;
  3. anti-tetanica;
  4. anti-epatitica B;
  5. anti-pertossica;
  6. anti Haemophilus influenzae tipo B;
  7. anti-meningoccocica B;
  8. anti-meningoccocica C;
  9. anti-morbillosa;
  10. anti-rosolia;
  11. anti-parotite;
  12. anti-varicella.

Nuovi oneri per la scuola e gravi conseguenze per le famiglie

Anche prescindendo dall’elevato numero di vaccini obbligatori – che non sembra trovare simili in Europa – si segnalano le conseguenze previste in termini di responsabilità sia per il rilevamento che per il mancato rispetto dell’obbligo.

Sotto il profilo delle responsabilità per il controllo, il principale e preliminare carico ricade appunto sulla scuola.

Ed invero, sono preannunciate misure attuative dirette a rendere stringente l’attività di segnalazione dell’istituzione scolastica (per effetto della quale avverrà una sorta di “presa in carico” dell’alunno nel sistema Asl – scuola) con relativa assunzione di responsabilità anche sul costante monitoraggio all’interno della scuola giacché evidentemente e necessariamente la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale non potrà esaurirsi al momento dell’iscrizione.

Ed invero:

  • per tutto il periodo 0-16 la scuola dovrà compiere i dovuti riscontri e segnalazioni nella fase dell’iscrizione (e successivamente);
  • nella fascia 0-6 la mancata vaccinazione comporterà l’impossibilità di iscrizione e quindi la richiesta dovrà essere respinta dalla scuola;
  • nella fascia 6-16 (obbligo scolastico) la scuola è tenuta ad effettuare controlli all’iscrizione e periodici (annuali anche tenuto conto appunto del calendario vaccinale) con obbligo di segnalazione all’Asl competente.

Adempimenti previsti dalla nuova legge

In particolare:

  • In tutta la fascia 0-16 occorrerà presentare a scuola il libretto vaccinale, non bastando l’autocertificazione, che poi andrà evidentemente aggiornato.
  • Se il bambino non è stato vaccinato, il dirigente scolastico è obbligato entro 5 giorni a darne comunicazione all’Asl competente. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328 c.p., in considerazione delle previste ragioni di igiene e sanità.
  • A sua volta l’Asl è tenuta a contattare la famiglia affinché provveda ad effettuare i vaccini richiesti entro un certo periodo.
  • Ove la scuola riscontri una situazione di (transitoria) irregolarità (laddove ad esempio l’alunno risulti semplicemente in lista di attesa rispetto al calendario vaccinale) dovrà assicurare la dovuta vigilanza nell’assolvimento di tale obbligo.
  • In caso di violazione dell’obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori è comminata dall’Azienda Sanitaria una sanzione amministrativa pecuniaria di rilevante importo (si parla da euro 500,00 a euro 7.500,00). Tale sanzione non opererà una tantum ma sarà destinata a ripetersi anche in caso di mancata ottemperanza all’obbligo in occasioni dei successivi controlli che la scuola, di conseguenza, dovrebbe essere chiamata ad effettuare periodicamente.
  • L’esercente la responsabilità genitoriale che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla Asl al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della relativa potestà.
  • I minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute dovrebbero essere di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati (richiesta organizzativa non sempre facilmente attuabile).
  • Se invece un bambino ha già avuto le patologie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale, l’esercente la responsabilità genitoriale dovrà farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre opportune analisi per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

Le possibili criticità per l’attuazione del provvedimento

Appaiono ancora in fase di studio comunque gli accorgimenti tecnici per evitare difficoltà burocratiche alle famiglie e dare un percorso stringente a scuole ed aziende sanitarie nell’applicazione della legge, nonché l’adozione di una campagna straordinaria di sensibilizzazione sull’importanza delle vaccinazioni anche attraverso la promozione di iniziative di formazione.

La questione ha costituito il 24 maggio u.s. oggetto di Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03043 nella quale si è evidenziato che, a fronte di provvedimenti di tale gravità previsti in caso di inottemperanza all’obbligo vaccinale, esiste in alcune zone di Italia un’emergenza abitativa delle famiglie che vivono ormai in stato di abbandono nei campi ROM, individuando quindi una sorta di disparità di trattamento giacché, nonostante la situazione di disagio gravissimo e conclamato in cui vivono i minori in tali comunità, non sarebbe prevista l’adozione di provvedimenti di analoga gravità.

Peraltro, accertato l’inadempimento da parte delle ASL, la segnalazione ai tribunali minorili appare inevitabile, con conseguente automatica apertura di un procedimento all’esito del quale conseguirà comunque un provvedimento incidente sulla potestà genitoriale. Dunque la gravità dello stesso richiede le opportune considerazioni.

Posto che la maggior parte dei Paesi europei ha preferito in materia un diverso approccio basato su raccomandazione, prevenzione e informazione, non sussistendo allo stato alcuna epidemia e/o minaccia alla salute pubblica, tanto dovrebbe indurre a riflettere su eventuali correttivi in merito alle criticità evidenziate.