Novità in materia di responsabilità disciplinare

Dopo il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro

Premesse: dal vecchio al nuovo contratto

Dall’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro sottoscritta il 9 febbraio 2018, emergono elementi di continuità con le precedenti parti normative, ma anche diversi aspetti innovativi.

Non guasta rammentare, per chiarirne l’efficacia giuridica, che ai sensi dell’art. 39 della Costituzione i sindacati registrati “Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Costituisce un elemento interessante, nella suddetta ipotesi contrattuale del triennio 2016-2018, l’art. 24, rubricato “comunità educante”, che recita: “Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”.

Ed invero alla “comunità scolastica” era dedicato il Titolo I del DPR 416/74 (cd. Decreti Delegati), che all’art. 1 prevedeva l’istituzione degli “organi collegiali”, scolastici e territoriali, allo scopo di realizzare “la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”, ed è rubricato, appunto, l’articolo 3 del Dlgs 297/1994 innanzi richiamato, che, reiterata sostanzialmente la suddetta formulazione al comma 1, nel successivo preannunciava un riordino di quegli organi, la cui delega da ultimo è stata stralciata dalla L 107/2015.

Insomma, mentre degli organi collegiali territoriali sopravvive solo il neocostituito Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al Dlgs 233/1999, l’ipotesi contrattuale sembrerebbe riproporre una collegialità, nei progetti di riforma sostituita da un nuovo sistema di “governance”.

Proseguendo nella lettura del testo, tra vecchio e nuovo, il successivo art. 26 ci rammenta il carattere unitario dell’organico dell’autonomia, che concorre, con pari dignità, alla realizzazione del PTOF “tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo”. Per l’effetto si ribadisce che non è corretto parlare di “docenti di potenziamento” ma di “attività di potenziamento”.

Schema delle responsabilità disciplinari nel contratto 2006-2009

Specifica attenzione va posta alle norme disciplinari.

La parte normativa del precedente CCNL 2006-2009 dedicava il Capo IX appunto alle “Norme Disciplinari”, dividendolo in due sezioni.

La prima era relativa al personale docente e l’art. 91 rinviava in materia al Titolo I, Capo IV, Parte III del Dlgs n. 297/1994, nonché ad apposita sequenza contrattuale entro 30 giorni dalla stipula del contratto, per garantire “procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive”, disciplinate dal Dlgs 165/2001.

La Sezione II invece era dedicata, negli articoli 92-99, al Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La responsabilità disciplinare del CCNL 2016-2018

Nell’ipotesi contrattuale 2016-2018 il Titolo III norma la responsabilità disciplinare del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, del personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché del personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (Art. 10 – Destinatari), per il quale sono previste nella specifica sezione al Capo II disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”.

Tra gli obblighi a carico del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, di cui all’articolo 11 comma 4, particolarmente innovative le lettere d) ed f):

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo.

Dunque la lettera f) estende gli obblighi di segnalazione di casi di bullismo e cyberbullismo a tutto il personale scolastico, mentre la formulazione della previsione della lettera d) appare piuttosto generica.

Testualmente non appare escluso ogni contatto “social” con studenti e famiglie. Invero è fonte di responsabilità solo quella condotta “anche” (ma non esclusivamente) connessa all’utilizzo “dei canali sociali informativi”, che non risulti “coerente con le finalità educative”.

Pertanto, nell’ambito dei suddetti rapporti scaturenti dal previsto (e quindi concesso) “uso” dei social, occorre tenere una condotta corretta.

Aspetti rimessi ad ulteriore contrattazione e sopravvivenza del Testo Unico

Quanto al personale docente ed educativo, l’art. 29, anche in tal caso, rinvia “ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale – da concludersi entro luglio 2018 e nel rispetto del d.lgs. n. 165 del 2001 – la definizione … della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria”.

Nella ridefinizione, la contrattazione deve tener conto degli elencati principi:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.

Dunque dovranno essere aggiunte tali specifiche ipotesi di licenziamento.

Inoltre: 2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

Per l’effetto è rimessa alla futura contrattazione la determinazione della sanzione nel caso di un comportamento nei rapporti con gli studenti “non coerente con le finalità della comunità educante” che si esplichi “anche”, ma non esclusivamente, sui social.

Manca qui il riferimento alle famiglie, come nell’art. 11, e si aggiunge alla “condotta” il “comportamento” non coerente con le finalità educative, anche in questo caso dai contenuti indefiniti.

L’estrema vaghezza della definizione non dovrebbe tuttavia far ritenere “incoerente” con le suddette finalità qualunque contatto sui “canali sociali informatici”, dal momento che l’indicazione normativa parla di una “condotta” ovvero di un “comportamento”, dunque azioni ulteriori e diverse dal semplice “uso”.

Poiché la formulazione appare in questi termini generici recepita nell’art. 11, probabilmente non può attendersi una pur auspicabile precisazione all’esito della contrattazione.

Per il resto, anche in tal caso, nelle more resta “fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994”.

Un quadro di sintesi delle sanzioni

Ai sensi dell’art. 492 del T.U., come sanzioni irrogabili al personale docente, tra cui dovrà essere individuata anche quella per le summenzionate condotte, oltre “l‘avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri”, sono previste:

a) la censura;

b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

Si aggiungono però all’art. 498 le due predette nuove ipotesi di destituzione ovvero di “cessazione dal rapporto d’impiego”, inflitta oltre che:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità

anche appunto:

g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.

Ogni considerazione ulteriore, quindi, dovrà essere rinviata all’esito dell’attesa contrattazione in via di definizione.