Arriva il “potenziamento” nella scuola dell’infanzia

Dall’organico di potenziamento all’organico funzionale

L’istituzione dell’organico di potenziamento rappresenta una delle novità più rilevanti della legge 107/2015, perché consente di mettere a disposizione delle scuole posti di insegnanti non utilizzati per il funzionamento delle classi (orario curricolare e quadro ordinamentale-base), da impegnare per attivare la flessibilità organizzativa e didattica, indispensabile per migliorare gli esiti dell’apprendimento. In quest’ottica il “potenziamento” rappresenta uno dei presupposti per la piena realizzazione dell’autonomia (Dpr 275/1999).

Al netto di una fase di avvio, legata all’assorbimento dei docenti delle GAE, l’organico di potenziamento si inserisce nell’alveo di un organico funzionale di istituto, in cui tendono a scomparire le rigide distinzioni tra posti curricolari, posti di sostegno, posti di potenziamento, per dar vita ad un organico complessivo rispondente alle diverse esigenze, e per valorizzare al meglio le competenze professionali dei docenti. Questa tendenza è segnalata anche in documenti di indirizzo del MIUR (Nota Dip.to Istruzione 2852 del 5/9/2016).

A cosa dovrebbe servire il potenziamento?

In estrema sintesi, le possibili direzioni di impiego dell’organico di potenziamento sono analiticamente previste nel comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015, e sono così riassumibili:

  • flessibilità didattica (organizzazione modulare di tempi e gruppi, quote di autonomia e flessibilità, classi aperte, didattica laboratoriale, didattiche innovative, didattica per competenze);
  • flessibilità organizzativa (integrazione in “verticale” tra gradi scolastici, aumento del tempo scuola, attività opzionali, apertura pomeridiana, ampliamento offerta formativa: CLIL, musica, digitale, ecc.;
  • figure professionali e organizzative (oltre ai collaboratori… coordinatore personalizzazione curricoli, animatore digitale, tutor per la formazione, supporto alternanza e IFP, ecc.).

Il potenziamento nella scuola dell’infanzia

Destò preoccupazione, tra gli operatori della scuola dell’infanzia (statale), l’esclusione di questo segmento scolastico dalla ripartizione del contingente di potenziamento (v. tabella allegata all’art. 1 della legge 107/2015), perché fu percepita come il disconoscimento della piena funzione educativa di questo segmento scolastico.

Con l’approvazione del decreto legislativo sul “sistema zero-sei” (D.lgs. 65/2017) si è modificata in parte questa clausola, prevedendo l’istituzione progressiva dell’organico di potenziamento anche per la scuola dell’infanzia statale, a patto però di prelevare i posti necessari attraverso una parallela riduzione dei contingenti assegnati agli altri livelli scolastici, con il limite di non determinare esuberi di personale. I posti, dunque, possono essere ri-assegnati alla scuola dell’infanzia solo se non occupati da titolari o aventi diritto. Nei mesi scorsi sono state avanzate proposte, in sede legislativa, per un incremento “reale” dei posti di potenziamento nella scuola dell’infanzia, ma non sono state accolte all’interno della legge finanziaria per il 2018. C’è ancora chi guarda con sospetto questo “organico”, sia all’interno del mondo della scuola, perché implica il superamento di una certa rigidità nell’organizzazione didattica attuale, sia presso l’opinione pubblica, che non sempre ne coglie i vantaggi in termini di arricchimento dell’offerta formativa e di miglioramento dei livelli di apprendimento e del successo formativo degli allievi.

Il reperimento dei posti per il potenziamento

Sono al momento in corso le procedure per la definizione degli organici del personale della scuola, sulla base degli orientamenti amministrativi espressi dal Miur. Per il tema che qui ci interessa, così si esprime il Miur con la nota 16041 del 29-3-2018:

“Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto in decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.

Dalle prime indiscrezioni si sta determinando questo quadro previsionale dei posti di potenziamento che saranno attivati: nel migliore dei casi si stima in circa 800 posti complessivi, notevolmente al di sotto di quanto spetterebbe in base alla consistenza del settore scuola dell’infanzia statale nell’ambito del sistema scolastico statale. Si può prevedere, in questa prima fase, la dotazione di circa 2-3 posti (o poco più) per ogni ambito territoriale in cui è suddiviso il territorio italiano. Un piccolo gruzzolo, che risente dei vincoli imposti dalla legge. Si tratterebbe comunque di un primo significativo riconoscimento della pari dignità della scuola per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Nord Centro Mezzogiorno (Sud e isole)
Piemonte 59

Lombardia 95

Veneto 37

Friuli VG 14

Liguria 17

Emilia-Romagna 45

Marche 28

Umbria 15

Toscana 55

Lazio 75

Abruzzo 24

Basilicata 10

Calabria 34

Campania 102

Molise 5

Puglia 71

Sicilia 92

Sardegna 22

Nuovi posti, per quale utilizzazione?

Intrecciando le disposizioni della legge 107/2015 (comma 7) relative al potenziamento in generale con i contenuti della riforma “zerosei” prevista dal D.lgs. 65/2017, emergono alcune priorità nell’utilizzo dell’organico di potenziamento in fase di definizione. Ci si riferisce a:

a) ampliamento e consolidamento delle fasce orarie di compresenza giornaliera per ogni sezione. Il tema della compresenza è esplicitamente previsto nel D.lgs. 65/2017, ma anche nel regolamento di funzionamento della scuola dell’infanzia statale (DPR 89/2009); tuttavia il tempo effettivo di compresenza appare il frutto casuale e residuale del modello orario della scuola (che può oscillare dalle 30 alle 50 ore settimanali). Sono dunque penalizzate le sezioni con orario prolungato a 9 o 10 ore giornaliere. Un corretto utilizzo della compresenza deve tener conto anche dell’età dei bambini, delle sezioni numerose, delle ragioni di benessere e sicurezza (valori, questi ultimi, citati nel D.lgs. 65/2017), ma soprattutto delle caratteristiche dell’ambiente di apprendimento. Nella scuola dei piccoli risulta indispensabile uno stile educativo improntato all’ascolto, alla cura, all’accompagnamento, alla relazione ravvicinata, che richiede l’articolazione della vita di sezione in piccoli gruppi, in angoli, in situazioni “protette” che favoriscono l’autonomia e l’iniziativa dei bambini;

b) attività di coordinamento pedagogico e didattico: le funzioni di coordinamento pedagogico sono esplicitamente previste nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, e formulate nel D.lgs. 65/2017 come elemento di garanzia di progettualità, qualità organizzativa e didattica, supervisione e formazione del personale. Sull’apporto di queste figure si sono sviluppate le migliori esperienze italiane (degli enti locali e del sistema paritario), mentre la scuola dell’infanzia statale ne è priva. Con il potenziamento si potrebbe valorizzare l’apporto dei migliori insegnanti statali, cui affidare compiti, anche a tempo ridotto, di coordinamento, consulenza, verifica e monitoraggio, supporto alle funzioni del dirigente scolastico (come per gli altri gradi scolastici);

c) attività di prevenzione, sostegno, supporto ai bisogni educativi speciali: una funzione rilevante nella scuola dell’infanzia dovrebbe riguardare lo svolgimento di momenti di osservazione, di screening, di supporto ai genitori, anche per la precoce individuazione delle situazioni di difficoltà e la predisposizione di misure di prevenzione. Si tratterebbe di un investimento di risorse umane ad alta redditività, per il contrasto delle disuguaglianze e dei potenziali insuccessi, come segnala anche il documento del Miur “Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa”, gennaio 2018;

d) supplenze brevi e temporanee: com’è noto, si tratta di una finalità prevista dal legislatore, che dovrebbe essere utilizzata con molto equilibrio, per non vanificare il significato del “potenziamento”. A tal fine sarebbe assai utile definire dei criteri amministrativi nazionali per salvaguardare un uso intelligente del “potenziamento”, ad esempio indicando che l’utilizzo per supplenze non dovrebbe essere superiore ad 1/3 del monte-ore assegnato. Inoltre le sostituzioni brevi dovrebbero essere a carico dell’intera comunità professionale, attraverso un meccanismo di corresponsabilità e rotazione degli impegni e delle disponibilità.

E se ci fossero altre esigenze?

Se consideriamo la scuola dell’infanzia uno dei settori trainanti del nostro sistema scolastico, non possiamo sottovalutare le esigenze di natura strutturale che occorre affrontare per la sua espansione e generalizzazione qualitativa (così si esprime il D.lgs. 65/2017). Ci riferiamo a situazioni quali:

e) funzionamento didattico delle sezioni primavera: possibilità di assegnare almeno un posto di organico docente per realizzare pienamente le finalità di continuità, transizione, passaggio fluido tra le diverse età, tipiche della sezione primavera, evidenziando il carattere innovativo e sperimentale di questa istituzione. Purtroppo, fino ad oggi, almeno per quanto riguarda le sezioni primavera “statali”, tutto avviene tramite “esternalizzazione” del servizio;

f) completamento dell’organico per sezioni funzionanti ancora ad orario ridotto: è necessaria una quantificazione del reale fabbisogno di orario a tempo standard-pieno (40 h) nelle realtà che ne sono sprovviste, ma serve soprattutto un’analisi approfondita delle cause del mancato funzionamento della scuola dell’infanzia a tempo standard-pieno (carenza di servizi? mancanza di domanda dei genitori? “latitanza” degli enti locali?);

g) assunzione in gestione di scuole dell’infanzia non statali, a fronte di difficoltà crescenti di enti locali o di soggetti privati e/o paritari, che potrebbero lasciare determinate aree territoriali prive di servizio educativo.

Incombe il calo demografico

Queste esigenze in parte entrano in collisione con quanto previsto dal legislatore in materia di organico di potenziamento, anche se spesso, nella versione “popolare” della legge 107/2015, si è fatto cenno alla possibilità di sdoppiare classi, ridurre il numero degli allievi, ampliare il tempo scuola, ecc. A queste si dovrebbe far fronte con “manovre” di programmazione degli organici e degli insediamenti scolastici, cominciando ad affrontare l’impatto del notevole decremento demografico della fascia 3-5 anni atteso per i prossimi anni[1]. La Fondazione Agnelli stima che nei prossimi 10 anni la popolazione infantile interessata alla scuola dell’infanzia potrebbe diminuire del 14-17%, circostanza che potrebbe implicare la riduzione di oltre 6.000 sezioni.

Sarà possibile utilizzare l’esubero non riducendo gli organici, ma qualificando ulteriormente il servizio scolastico, proprio a partire dalla scuola dell’infanzia?

—-

[1] Fondazione Agnelli, Scuola. Orizzonte 2028 Evoluzione della popolazione scolastica in Italia e implicazioni per le politiche, FGA, aprile 2018.