Legge di bilancio, “il catalogo è questo”

Molti punti sull’istruzione nella legge finanziaria

La legge finanziaria per il 2019, L. 30.12.2018, n. 145 (Gazzetta Ufficiale 31.12.2018, n. 302 – S.O.), presenta, come i provvedimenti analoghi, alcune misure riguardanti il settore scuola.

Già il giorno precedente la sua approvazione il Ministro  Marco Bussetti dichiarava:  “Siamo riusciti a inserire nella manovra provvedimenti che erano per noi essenziali: il nuovo reclutamento nella scuola, l’incremento delle facoltà assunzionali negli atenei, in particolar modo in quelli virtuosi, la nascita della Scuola Superiore Meridionale. Portiamo avanti un percorso coerente per il buon funzionamento del sistema scolastico, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Come sempre il provvedimento soddisfa alcuni e scontenta altri, e non risolve l’eccesso normativo che caratterizza la scuola italiana. Di seguito riportiamo in sintesi i provvedimenti.

Flat tax lezioni private

All’art. 1 commi 13-16 si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un’imposta unica del 15% calcolata sull’ammontare delle somme percepite.

Previsione assunzione educatori

Il comma 415 dell’art. 1 dispone che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 il numero dei posti di educatore potrà essere aumentato di 290 unità, ma comunque sempre nell’ambito dei posti vacanti e disponibili. Ciò significa che per rendere efficace tale provvedimento i posti dovranno essere individuati con il decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche.

Stipendi personale docente ed ata e rinnovo dei contratti

L’art. 1 ai commi 436-444 stanzia i fondi necessari per consolidare gli stipendi dei pubblici dipendenti, ivi compreso il personale docente ed ata, come definiti nei contratti rinnovati lo scorso anno. Sono poi previste risorse aggiuntive, sicuramente insufficienti: 4.300 milioni nel triennio ovvero in media 1,4 miliardi all’anno, per avviare il rinnovo degli stessi contratti scaduti il 31 dicembre u.s.

Innovazione didattica e digitale

Le risorse sono quelle della legge 107/2015 e non è prevista alcuna forma aggiuntiva di finanziamento. I commi 725-727 dispongono che negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 potranno essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche al massimo 120 docenti individuati dal Miur, che andranno a costituire équipe territoriali formative per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale. Viene ribadito che le risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Tempo pieno nella scuola primaria

I commi 728 e 729 all’art. 1 riprendono ancora una volta la legge 107/2015, precisamente il comma 201, e prevedono 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria per incrementare il tempo pieno. Le modalità per l’attuazione saranno individuate con decreto del Miur da emanarsi entro 60 giorni.

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

Con l’art. 1 comma 730 vengono stanziate le risorse per assumere 400 docenti necessari per la copertura di tutte le ore di strumento, così come l’ordinamento richiedeva.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

L’art. 1 commi 738-740 definisce che dall’anno 2019/20 i contratti del personale ex co.co.co degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici a tempo parziale saranno trasformati in contratti a tempo pieno, nei limiti di spesa complessiva autorizzata relativa ai finanziamenti già stabiliti per la loro assunzione. Viene incrementata la dotazione organica. La trasformazione a tempo pieno avviene scorrendo la graduatoria di merito delle procedure già effettuate. In caso di rinuncia si continua a scorrere la graduatoria. La graduatoria di merito rimane valida fino al completo scorrimento.

Fondo nazionale sistema integrato

Il comma 741 dell’art. 1 incrementa, a partire dall’anno 2019, la dotazione del fondo nazionale per il sistema integrato. Per l’anno 2019 si stanziano 10 milioni di euro.

Stabilizzazione del personale impiegato nelle pulizie (art. 1 comma 760)

I servizi di pulizia e ausiliari all’interno delle scuole, a decorrere dal 01/01/2020, saranno affidati esclusivamente al personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Il Miur, attraverso una procedura selettiva per titoli e colloquio, assumerà alle dipendenze dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato nelle scuole statali per almeno 10 anni (anche non continuativi, che comprendano comunque il 2018 e il 2019) per lo svolgimento dei servizi di pulizia ed ausiliari. Il tutto nel limite di spesa definito dai corrispondenti posti accantonati. Le assunzioni possono avvenire anche a tempo parziale.

Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1 comma 763)

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene aumentato di 174,31 milioni nel 2020 e di 79,81 milioni nel 2021.

Restituzione somme giacenti presso le istituzioni scolastiche (art. 1 comma 763)

Le istituzioni scolastiche dovranno restituire tutte le somme in giacenza, comprese quelle relative a spese di pulizia non utilizzate e non soggette a contestazioni.

Percorsi per le competenze trasversali: come cambia l’alternanza (art. 1 commi 784-787)

La Legge di bilancio modifica radicalmente l’alternanza scuola-lavoro, cambiandone persino il nome in “Percorsi per le competenze trasversali”.  Le nuove Linee guida, che ridisegneranno l’alternanza, dovranno essere emanate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Intanto vengono ridotti gli stanziamenti previsti dalla legge 107/2015, conservando solo le risorse necessarie a garantire il nuovo monte ore così ridefinito: da 400 a 210 nei professionali nel triennio; da 400 a 150 nei tecnici nel II biennio e V anno; da 200 a 90 nei licei nel II biennio e V anno. Gli istituti comunque, nella loro autonomia, potranno aumentare l’orario in coerenza con i loro obiettivi formativi.

Riforma del reclutamento dei docenti della scuola secondaria (art. 1 commi 792-795)

Le nuove regole per il reclutamento prevedono:

  • un concorso pubblico nazionale (indetto su base regionale o interregionale);
  • l’assunzione a tempo indeterminato e il contestuale percorso di formazione iniziale e prova della durata di un anno;
  • la conferma in ruolo a seguito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova;

Ai concorsi per l’accesso all’insegnamento potranno partecipare i laureati in possesso di 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. I concorsi saranno banditi con regolarità, nelle regioni e per le discipline in cui ci saranno posti vacanti. Chi vincerà il concorso avrà la garanzia del posto nella regione scelta, ma dovrà rimanerci per cinque anni, a tutela dell’interesse degli alunni alla continuità didattica. I candidati in possesso di un titolo di studio che dà accesso a più insegnamenti potranno concorrere per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola, oltre (eventualmente) al sostegno, e sempre per una sola regione. I docenti in possesso di un’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA. Gli insegnanti tecnico-pratici dovranno possedere i nuovi requisiti culturali (laurea di primo livello e possesso contemporaneo dei 24 CFU) solo per partecipare ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/25. Fino ad allora sono validi gli attuali titoli di accesso.

Viene modificata anche la fase transitoria, che prevede una riserva di posti per i docenti in possesso di specifici requisiti. In particolare vengono introdotte norme di salvaguardia e semplificazione per determinate tipologie di docenti (abilitati e con almeno 36 mesi di servizio).

Viene eliminato il concorso riservato ai docenti non abilitati con almeno 36 mesi di servizio  e, in prima applicazione, in occasione del primo concorso bandito, si prevede  una riserva di posti (10%) per coloro che, nel corso degli otto anni scolastici precedenti ed entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio (valutabili ai sensi dell’art. 11 co. 14 legge 124/99), indifferentemente su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del servizio educativo di istruzione e formazione.

La riforma dell’insegnamento su posto di sostegno, prevista da un decreto attuativo della legge “Buona scuola” del 2015, è rinviata di un anno in attesa di ulteriori approfondimenti. Nel frattempo per i docenti della scuola secondaria sarà possibile partecipare ai percorsi di specializzazione per il sostegno, se in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • abilitazione all’insegnamento su classe di concorso;
  • laurea di accesso per una classe o più di concorso e possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Eliminazione ambiti territoriali (art. 1 comma 796)

La Legge di bilancio abroga la chiamata diretta per i docenti di tutti gli ordini e gradi di istruzione, e ripristina la titolarità di scuola. Si pone termine ad un contenzioso oramai incontrollabile.

Fondo integrativo concessione borse di studio (art. 1 comma 981)

Per ampliare gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore di studenti capaci e privi di mezzi, viene incrementato il fondo relativo, per l’anno 2019, di 10 milioni di euro.

Proroghe (art. 1 comma 1138)

  • Slitta al 31/12/2019 la revoca dei finanziamenti previsti al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto.
  • Il decreto n. 66/2017 (attuativo della Buona Scuola) entrerà in vigore il 1° settembre 2019, e non il 1° gennaio appena trascorso. Il rinvio consentirà di apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione delle ore di sostegno, che dovrebbe ritornare nella competenza del GLHO.