Concorso nella scuola dell’infanzia e primaria

Si riavvia la macchina dei concorsi ordinari

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 327 del 9.4.2019, con il quale si dettano le disposizioni generali per l’indizione dei concorsi ordinari per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per posti comuni e di sostegno.

Il decreto è stato redatto nel rispetto di quanto contenuto nel decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modifiche ed integrazioni dalla legge n. 96 del 9.8.2018, in cui all’art. 4 comma 1-quater, lettera c)  si dispone che i concorsi ordinari per titoli ed esami siano banditi con cadenza biennale.

I posti disponibili per le varie tipologie di graduatorie

L’articolo 4 del citato decreto legge dispone, altresì, che:

  • il 50% dei posti disponibili e vacanti dev’essere destinato alle Graduatorie ad Esaurimento;
  • il restante 50% dev’essere destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari indetti nell’anno 2016, almeno fino al limite del numero dei posti a suo tempo previsti dai bandi di concorso e, nell’arco di vigenza delle predette graduatorie, eventualmente anche a coloro che hanno superato le prove scritte ed orali (cosiddetti idonei);
  • nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti nell’anno 2016, il relativo 50% dei posti va destinato in pari misura a: docenti vincitori del concorso da indire nell’anno 2019, secondo le previsioni contenute nel decreto n. 327 del 9.4.2019 in questione; docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi straordinari, indetti nell’anno 2018 e riservati ai docenti in possesso dell’abilitazione; queste graduatorie sono ad esaurimento.

Tra GaE e concorsi

Dunque ai candidati dei concorsi che saranno banditi – si presume – prossimamente, sarà destinato il 25% dei posti disponibili e vacanti nell’arco del biennio di vigenza delle graduatorie, a valle dell’esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi nell’anno 2016; l’altro 25% è destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie del concorso straordinario, sempre a valle dell’esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi nell’anno 2016, mentre il restante 50% è destinato alle GaE; in assenza delle GaE i posti saranno destinati tutti alle graduatorie concorsuali esistenti.

Conseguentemente, quindi, i concorsi saranno banditi nelle sole regioni in cui le graduatorie dei concorsi indetti nell’anno 2016 risultino esaurite oppure contengano un numero di candidati inferiore al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili nel biennio di riferimento.

I requisiti di accesso

I requisiti di accesso ai prossimi concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria sono i seguenti:

  • per i posti comuni è necessario il possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di  laurea in scienze della formazione primaria oppure analogo titolo conseguito all’estero, oppure il diploma magistrale o diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguiti presso istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo conseguito all’estero entro  l’anno scolastico 2001/2002;
  • per i posti di sostegno, oltre ad uno dei titoli previsti per i posti comuni, è necessario anche il possesso della specifica specializzazione sul sostegno o analogo titolo conseguito all’estero.

La eventuale prova preselettiva

Nell’ipotesi in cui i candidati risultino, in ogni singola regione,  in numero superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili per il concorso, saranno sottoposti alla prova preselettiva, in modo da ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti a concorso. La prova preselettiva, unica in tutto il territorio nazionale, è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza della normativa scolastica, ed è predisposta dal Miur, che può avvalersi di supporti esterni. Ai quesiti si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta, mentre si attribuiscono 0 punti per ogni risposta inesatta o non data.

Le prove scritte e orali

La procedura concorsuale prevede una prova scritta ed una prova orale, per ciascuna delle quali possono attribuirsi massimo 40 punti; il punteggio per superare ciascuna prova non può essere inferiore a 28.

La prova scritta, che ha la durata di 180 minuti, è composta da:

  • due quesiti aperti, a ciascuno dei quali possono essere attribuiti da 0 a 18 punti; il punteggio dovrà essere multiplo intero di 0,5;
  • un quesito articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue; a ciascuna risposta esatta è attribuito il punteggio di 0,5, per un massimo di 4 punti.

La prova orale, che ha la durata massima complessiva di 30 minuti, consiste nella progettazione di un’attività didattica, la cui traccia dovrà essere sorteggiata da ciascun candidato  24 ore prima del colloquio.

La graduatoria di merito

La graduatoria di merito, redatta a cura della commissione giudicatrice, è composta sommando il punteggio della prova scritta a quello della prova orale, oltre al punteggio dei titoli, la cui tabella prevede massimo 20 punti; nella graduatoria di merito saranno inseriti, nel rispetto del punteggio complessivo e delle preferenze, tanti candidati quanti sono i posti a concorso, con l’aggiunta di altri candidati per una percentuale non superiore al 10% dei posti a concorso.

La predisposizione delle prove

Le prove scritte, una per ciascuna tipologia di concorso, sono predisposte a livello nazionale da un Comitato tecnico-scientifico, mentre le tracce per la prova orale, in numero pari a tre volte il numero degli ammessi, sono scelte dalla commissione esaminatrice.

Per la valutazione della prova scritta la commissione si avvale della griglia di valutazione che il Comitato tecnico-scientifico pubblicherà prima della somministrazione, mentre per la prova orale la commissione si avvale delle griglie di valutazione allegate al decreto, una per ciascuna tipologia di concorso (vedi allegati B1, B2, B3, B4).

In attesa del bando

La domanda di partecipazione, da produrre entro trenta giorni dalla data in cui il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, potrà essere inviata ad un’unica regione; nel caso in cui il candidato abbia titolo per più procedure concorsuali, potrà chiedere di parteciparvi in un’unica medesima regione.

Insieme al decreto 327 del 9.4.2019, il Miur ha pubblicato anche i decreti 328, 329 e l’ordinanza 330, tutti in data 9.4.2019 e relativi a:

  • DM 328: Tabella dei titoli valutabili per il concorso, sia per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, sia per i posti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola;
  • DM 329: Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici;
  • OM 330: Formazione delle commissioni giudicatrici.