Decreto Legge 8 aprile 2020, tutte le novità sulla scuola

La prospettiva del nuovo anno scolastico

Il Decreto Legge (D.L) 8 aprile 2020 n° 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, interviene nella regolamentazione di emergenza di alcune specificità della Pubblica Istruzione in tempo di pandemia Covid-19.[1]

L’art. 2 comma 1 stabilisce che le seguenti misure per il corretto avviamento del prossimo anno scolastico (fra cui ricadono anche in deroga alle vigenti disposizioni le novità inerenti le graduatorie) saranno oggetto di successive ordinanze del Ministro dell’Istruzione, sentiti il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Calendario Scolastico: un inizio da “ripensare”

L’art. 2 comma 1 lett. a) afferma che la data di inizio delle lezioni sarà definita d’intesa con le Regioni anche per tener conto delle attività di recupero degli apprendimenti previste all’art. 1 comma 3 lett. a) dello stesso D.L. che, assumono, carattere di ordinaria attività didattica.

Immissioni In Ruolo: entro il 15 settembre

L’art. 2 comma 1 lett. b) ridetermina le procedure e la tempistica per le immissioni in ruolo che, comunque, devono concludersi entro il 15 settembre.

Assegnazioni Provvisorie ed utilizzazioni, incarichi annuali: restano le regole attuali

L’art. 2 comma 1 lett. b) ridefinisce gli aspetti procedurali e la tempistica delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie e dell’attribuzione delle supplenze anche in deroga al termine del 31 agosto; restano fermi sia il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti sia i vincoli derivanti dalle dotazioni organiche.

Assegnazioni scuole all’estero: graduatorie confermate

L’art. 2 comma 1 lett. c) dà facoltà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di poter procedere alle assegnazioni temporanee per un anno scolastico, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 64/2007, attingendo alle graduatorie del Miur istituite dal Decreto 1084/2019 e smi e, se esaurite, esclusivamente per l’a.s. 2020/2021, alle graduatorie corrispondenti di cui al Decreto 4055/2013 smi e 4944/2013 e smi del Ministero degli Affari Esteri, anche per classi di concorso affini o per aree linguistiche diverse.

Adozione libri di testo: conferma

L’art. 2 comma 1 lett. d) stabilisce che i libri di testo adottati nel 2019/2020 si intendono adottati anche per l’a.s. 2020/21 qualora le attività didattiche in presenza non riprendano entro il 18 maggio.

Obblighi per il Personale Scolastico, DAD

La novità principale è nella “obbligatorietà” dell’adozione della Didattica a Distanza. Il D.L., come è giusto che sia, non entra nel merito delle istruzioni operative che a tutt’oggi, presentano molte zone d’ombra che generano confusione e interpretazioni estremamente diverse tra loro.

In ragione del 3° comma dell’art. 2 del Decreto: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. Il medesimo comma prosegue affermando, nel periodo successivo, che le prestazioni lavorative e tutti i relativi adempimenti di DS e personale, in riferimento al quadro contrattuale e normativo vigente per ognuno, possono svolgersi nelle modalità di “lavoro agile”, con l’ausilio di supporti informatici e collegamenti telefonici e telematici, ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19. “Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Graduatorie: confermate per l’a.s. 2020/21

Il 4° comma del medesimo articolo afferma che le graduatorie provinciali di II e III fascia, introdotte nel mese di dicembre dal D.L. 126/2019, verranno attivate nel corso del 2020/2021 e saranno utili per le supplenze dell’anno scolastico 2021/2022. Pertanto, le attuali graduatorie si utilizzeranno anche per le supplenze del 2020/2021. Per il prossimo anno scolastico, rimangono valide le graduatorie d’istituto attualmente vigenti, inclusi gli elenchi aggiuntivi del sostegno, da compilarsi entro il 31 agosto 2020, di cui al Decreto 326/2015 del Miur e successive modificazioni. Le graduatorie in esaurimento di cui all’art. 1, 605° comma, lett. c) della L. 296/2006, l’aggiornamento avviene nell’a.s. 2020/2021 per poter spiegare i suoi effetti nel triennio successivo a partire dall’a.s. 2021/2022.

Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo

Il comma 5 dell’art. 2 afferma che, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le verifiche dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, se non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Viaggi d’istruzione … confermata la sospensione

Il comma 6 dell’art. 2 sospende, fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, i viaggi di istruzione, le visite guidate, i gemellaggi, gli scambi culturali e le uscite didattiche per tutti gli ordini di scuola.

Tempi urgenti per i pareri obbligatori del CSPI

L’art. 3 del DL limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI è tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, il M.I. prescinde dal parere. Inoltre, per i provvedimenti già trasmessi, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di 7 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sospensione (per 60 giorni) delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego

L’art. 4 del Decreto, nel suo unico comma va a completare il primo periodo del 5° comma dell’art. 87 del DL 17 marzo 2020, secondo il quale “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari (ad es. per titoli) ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. È importante sottolineare che la sospensione è riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali e non all’emanazione dei bandi.

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[1] Il presente articolo non affronta il problema della valutazione degli allievi e degli esami di Stato, che è oggetto di riflessione nell’intervento di Giorgio Cavadi, sempre nel presente numero di Scuola7.