Esami e scrutini in emergenza

Chiudere ben l’anno scolastico… e non solo

Il Decreto legge n. 22 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2020 (ora in Gazz.Uff. n. 93 dell’8-4-2020) è un provvedimento legislativo per certi versi atipico ma perfettamente coerente con la natura di necessità ed urgenza di questo strumento legislativo. Si tratta di un provvedimento che disegna più che una sceneggiatura rigida e definita, uno scenario, tracciando le direttrici di futuri provvedimenti ministeriali che entreranno nel merito dando forma definitiva alle procedure di conclusione dell’anno scolastico, soprattutto agli esami conclusivi di I e II ciclo. Di questi scenari le successive ordinanze – richiamate in premessa dell’Art. 1- rappresentano la fase esecutiva sulle quali dovranno, concretamente confrontarsi gli studenti, le loro famiglie e tutta la comunità educante. Tralasciando i puntuali riferimenti normativi, diciamo che si tratta di una temporanea sospensione dell’impianto complessivo del D.lgs. 62/2017 per quanto riguarda scrutini finali, ammissione alla classe successiva e soprattutto morfologia dell’esame conclusivo di I e II ciclo.

Un decreto legge che disegna scenari

L’alea rimane legata al rientro o meno nelle aule scolastiche prima del 18 maggio; dopo quella data si configurerebbero scenari diversi e ulteriormente drastici rispetto all’assetto degli esami finali. I commi 3 e 4 dell’Art.1 descrivono i relativi scenari ante e post 18 maggio 2020, scelta come data limite sulla quale calibrare due modelli di intervento. A livello di sistema il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 sancisce il definitivo passaggio dalla didattica in presenza alla didattica “nelle modalità a distanza “ (Art.2, c.3), naturalmente in assetto di “lavoro agile” che il personale docente è tenuto ad assicurare “utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.

Il riallineamento didattico dal settembre 2020

Ma il D.L. 22/2020 lancia anche un ponte verso l‘anno scolastico successivo prevedendo (Art.1, c.2) “l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti” tenendo, quale punto di riferimento, il quadro complessivo dei traguardi di competenza definiti nei documenti curricolari nazionali (Indicazioni e Linne Guida).

Una prima importante osservazione riguarda proprio le attività di recupero e di avvio dell’a.s. 2020/2021 che dovranno avere come cornice della progettazione, non la conclusione di programmi e la necessità di “colmare lacune” di contenuti, ma dovranno essere programmate tenendo conto dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del I ciclo e, per le scuole superiori, del quadro delle competenze riportato dalla Indicazioni Nazionali dei Licei e dalle Linee guida di tecnici e professionali (queste ultime declinate dal recente D.M. 92/2018). Molta attenzione dovrà essere data al consolidamento di quelle abilità e competenze che maggiormente hanno sofferto del totale black out delle attività laboratoriali negli istituti tecnici e professionali.

Criteri e modalità della valutazione

I requisiti di ammissione e anche relativamente alla valutazione finale, ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 62/2017 e DPR 122/2009), vengono temporaneamente accantonati sia per l’ipotesi di un ritorno a scuola a maggio, che per la situazione “post 18 maggio” mentre, è bene ribadirlo in previsione delle attività di scrutino finale, rimangono vigenti gli articoli 1 e 2 del D.lgs. 62/2017, con una valutazione:

– centrata sui processi e i risultati di apprendimento,

– formativa ed educativa in coerenza con le Indicazioni nazionali e le Linee guida dei rispettivi cicli ed indirizzi,

– finalizzata allo sviluppo dell’identità personale

– promotrice dell’autovalutazione di studentesse e studenti, in relazione all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze

– integrata dalla descrizione dei processi.

Un’ordinanza per gli scrutini e gli Esami

Occorrerà tenere presente questi passaggi, per una corretta centratura e calibratura delle attività di valutazione finale di questo anomalo anno scolastico, in quanto i requisiti di ammissione alla classe successiva terranno conto esclusivamente del “processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta” (Art. 1, c.3 p. a).

Sotto il profilo giuridico e procedimentale, saranno sempre le previste ordinanze a disciplinare (ART.1, c.4, p. a) “le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali”, definendo gli opportuni aggiustamenti in deroga al DPR 122/2009 e al D.lgs. 62/2017.

L’esame al termine del I ciclo

Relativamente all’espletamento delle prove per l’esame di Stato del I ciclo nell’ipotesi ante 18 maggio, la previsione è “l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale”; nell’ipotesi di ripresa delle attività dopo il 18 maggio o nell’ impossibilità di svolgere gli esami in presenza si prevede “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni”.

L’esame di Stato al termine del II ciclo

Sull’esame di Stato del II ciclo in entrambi gli assetti ante e post 18 maggio, si passerà ad una commissione interna con presidente esterno.

Per quanto riguarda le prove, nella prima ipotesi, le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo si svolgeranno, “prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione che ne assicurino uniformità”.

Questo scenario implica, sin da ora – per quanti nelle scuole secondarie di II grado stanno procedendo ad una rimodulazione delle progettazioni didattiche – che i consigli di classe operino una centratura sempre più attenta sulle schede di lavoro allegate al D.M. 769 del 26/11/2018 “Quadri di riferimento e griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e delle seconde prove”, in particolare riguardo a:

– caratteristiche delle prove;

– nuclei tematici fondamentali delle discipline oggetto di I e II prova

– obiettivi della prova

– griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e relativi indicatori

Il colloquio d’esame “robusto e corposo”

Nell’ipotesi di un mancato ritorno nelle aule per questo anno scolastico, tutto l’esame verrà verterà su un colloquio più robusto e corposo, anche in modalità telematica sul cui svolgimento, contenuti, punteggio e valutazione si rimanda alle successive ordinanze. Particolari disposizioni riguarderanno candidati con disabilità, DSA e BES, mentre i candidati esterni dovranno svolgere comunque gli esami preliminari “in presenza” nel corso della sessione straordinaria ordinariamente prevista e comunque al termine di questa fase emergenziale.

Sul colloquio relativo agli esami finali del II ciclo, sarà opportuno ritornare ad ordinanze emesse; per il momento non sarà superfluo riprendere il quadro generale in cui è incardinata questa fase dell’esame, a partire dall’art. 17 c.9 del D.lgs. 62/2017 e dal più recente art. 2 del D.M. 28 del 30/01/2020: si partirà dall’impianto complessivo avviato lo scorso anno, ad eccezione della tanto contestata procedura delle buste, già eliminata dal presente a.s. dalla nota MIUR 2197 del 25/11/2019. Al momento, fra l’altro, mentre sono state accantonate le prove INVALSI come requisito di accesso, costituiscono ancora parte integrante dell’esame le esperienze maturate (sino a quando è stato possibile) nell’ambito dei PCTO. Nello sviluppo del colloquio rimane, quindi, la coerenza con il Profilo culturale e professionale dello studente, l’accertamento delle competenze acquisite, incardinate nei nuclei tematici di riferimento delle discipline, opportunamente declinati in snodi concettuali.

Una situazione in continua trasformazione

Come si è detto in premessa, il D.L 22/2020 costituisce un provvedimento normativo di scenario, nel momento in cui scriviamo, con buona probabilità già in parte superato dagli eventi e dal parere in via di emissione dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile, che indica nel comparto scuola uno dei settori a maggior rischio, il che allontana definitivamente una seppur minima possibilità di riapertura delle scuole in questo anno scolastico.

Vi sono poi diversi punti che andranno approfonditi prima della conversione in legge e che destano qualche perplessità, come l’integrale “sostituzione” dell’esame del I ciclo con un elaborato o la valutazione degli studenti con scarsa frequenza prima del 9 marzo o del tutto “irraggiungibili” dalla più volenterosa delle attività di didattica a distanza. Mentre le successive ordinanze, specie quella dell’esame conclusivo del II ciclo, si dovranno fare carico di una serie di questioni e di casi (documento del consiglio di classe, candidati esterni, credito scolastico, scuola in ospedale, diploma Esabac), dei quali occorrerà curare l’adattamento alle mutate condizioni del tempo presente.