Le procedure per la domanda di pensione

I pensionamenti dal settembre 2021

Il 13 novembre 2020 sono stati pubblicati il decreto 159 del 12/11/2020 e la circolare n.36103 del 13/11/2020, relativi al pensionamento del personale del comparto scuola dal 01 settembre 2021.

I lavoratori del comparto scuola che volessero andare in pensione dal 1 settembre prossimo devono presentare istanza di cessazione dal servizio entro il 07 dicembre 2020. Tale termine è previsto per la presentazione delle istanze per il trattenimento in servizio al fine di raggiungere il minimo pensionabile, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché le eventuali revoche di istanze già inoltrate.

Le istanze di dimissioni dal servizio devono essere presentate attraverso la piattaforma POLIS – Istanze OnLine (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; inoltre, il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenteranno le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali).

In modalità cartacea, sempre entro il 7 dicembre 2020, devono essere presentate le istanze di trattenimento in servizio al fine di raggiungere il minimo contributivo.

Le funzionalità di POLIS – ISTANZE OnLine

Su POLIS – ISTANZE OnLine sono presenti le seguenti opzioni:

A. Cessazioni On-Line – Personale Docente ed A.T.A.;

B. Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici;

C. Cessazioni On-Line – Personale Docente ed A.T.A. quota 100;

D. Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici quota 100;

Con le funzioni A. e B. si presentano le istanze di dimissione per:

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205) (pensione di vecchiaia e pensione anticipata con i requisiti della Monti-Fornero)

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Con le funzioni C. e D. si presentano le istanze di dimissione per:

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Coloro che intendono presentare le dimissioni per l’accesso alla “Pensione Anticipata” possono, contemporaneamente, presentare una seconda istanza per “quota 100”: tale seconda istanza verrà presa in considerazione in subordine all’accertamento negativo del diritto alla prima richiesta.

Rimane di fondamentale importanza, come negli anni precedenti, l’obbligo di esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza in servizio, in caso di non possesso dei requisiti necessari all’accoglimento dell’istanza presentata.

L’accertamento del diritto a pensione

L’accertamento dell’effettivo diritto a pensione sarà verificato dalle sedi competenti dell’INPS che daranno riscontro al MIUR al fine della successiva comunicazione al personale entro il termine del 24 maggio 2021.

Il rispetto di tale termine presuppone, però, la sistemazione preventiva delle posizioni assicurative dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro (Ambiti Territoriali e/o Scuola). In merito a ciò, è necessario ricordare che le posizioni dei pensionandi dovranno essere sistemate entro il 5 febbraio 2021 attraverso l’applicativo dell’INPS, PassWeb. Solo nel caso in cui, le istituzioni scolastiche non siano ancora in grado di utilizzare PassWeb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione, le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare entro il 5 febbraio 2021, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche per i periodi pre–ruolo precedenti al 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro: tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili agli operatori dell’INPS.

Infine, gli Ambiti Territoriali provinciali dovranno definire, urgentemente, i provvedimenti di valutazione, computo, riscatto e ricongiunzione ai fini della quiescenza, presentate dai lavoratori prima del 2001, cioè prima del subentro diretto dell’Istituto Previdenziale alla gestione di tali istanze. Anche tali pratiche devono essere inviate alle sedi Inps, in formato cartaceo o PEC, entro il termine il 5 febbraio 2021.

Modalità tecniche per l’inoltro della domanda di pensione

Dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS, le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l’apposita funzione.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla pensione.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2021.

L’accesso anticipato alla liquidazione

E’ arrivata in dirittura d’arrivo la sottoscrizione degli accordi (che definiscono i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche) per l’accesso, da parte dei lavoratori, pensionandi o pensionati per “quota 100” o in base all’art. 24 della legge 214/2011 (Monti-Fornero), viste le norme sul pagamento differito e dilazionato della liquidazione, ad un anticipo sulla liquidazione per un importo non superiore a 45.000€. In data 17/11/2020, l’INPS ha comunicato che a far data dal 18/11/2020 è possibile presentare (direttamente online ovvero tramite il patronato) la domanda di quantificazione del TFS/TFR: la specifica certificazione è necessaria, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dal DPCM n.51/2020, al fine di poter accedere all’anticipo della liquidazione fino ad un massimo di 45.000 euro netti o, comunque, entro la capienza della prestazione spettante al pensionato. L’operazione di finanziamento avviene attraverso le banche che aderiscono all’iniziativa mediante iscrizione al portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr. Per le istruzioni di dettaglio bisogna consultare il sito istituzionale dell’Istituto.

Vista la complessità della materia, ancor di più per coloro che vantano accrediti contributivi in diverse casse/fondi previdenziali, prima di presentare istanze di cessazione e domande di pensione, sarebbe opportuno avvalersi di specifiche competenze professionali del patronato, per valutare la propria posizione assicurativa e le proprie opportunità previdenziali, anche perché, oltre ai requisiti ordinari, sotto riportati, è possibile accedere al pensionamento in base ad alcune particolari norme e deroghe.

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2021 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia rimane invariato, pertanto è necessario possedere i seguenti requisiti:

– per coloro che si trovano nel sistema retributivo, cioè per coloro che possono vantare accrediti contributivi (a qualsiasi titolo) precedenti al 01.01.1996:

— almeno 20 anni di anzianità contributiva (perfezionata entra la data di cessazione ovvero entro il 31/08/2021);

— almeno 67 anni di età anagrafica (perfezionati entro il 31/12/2021);

– per coloro che si trovano nel sistema contributivo, cioè per coloro che possono vantare solo accrediti contributivi a partire dal 01.01.1996 (ovvero non vantano alcun accredito contributivo, a qualsiasi titolo, prima del 01.01.1996):

— almeno 5 anni di anzianità contributiva (perfezionata entra la data di cessazione ovvero entro il 31/08/2021);

— almeno 71 anni di età anagrafica (perfezionati entro il 31/12/2021);

ovvero

— almeno 20 anni di anzianità contributiva (perfezionata entra la data di cessazione ovvero entro il 31/08/2021);

— almeno 67 anni di età anagrafica (perfezionati entro il 31/12/2021);

— importo della pensione pari almeno a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale[1].

Per il raggiungimento dei requisiti contributivi, in base a quanto disposto dalla L. 228/2012 e successive modifiche, è possibile cumulare, senza oneri, i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni[2].

Non bisogna dimenticare che il limite ordinamentale della “vecchiaia” nel pubblico impiego non è stato modificato dalla riforma Monti-Fornero ed è sempre fissato ai 65 anni di età. Ciò significa che se un lavoratore dovesse perfezionare un diritto a pensione prima dei 65 anni di età e dovesse continuare a rimanere in servizio, egli può essere licenziato d’ufficio al perfezionamento del 65° anno di età anagrafica.

Pensione anticipata

Anche per la Pensione Anticipata rimangono in vigore il requisito del 2019. Ricordiamo che i provvedimenti del Governo (D.L. 4/2019 convertito in L.26/2019) hanno annullato l’incremento dei requisiti di cui al co. 12 dell’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modiche con L. 214/2011 (riforma Monti-Fornero), ma contemporaneamente hanno introdotto, a partire dal 01.01.2019, una finestra mobile di 3 mesi per l’accesso alla prestazione pensionistica.

Nel comparto scuola e nel comparto AFAM, la finestra non viene applicata, in virtù dell’unica possibile finestra di uscita coincidente con il 1° settembre ovvero 1° novembre.

Per accedere alla pensione anticipata è necessario possedere i seguenti requisiti:

– per coloro che si trovano nel sistema retributivo, cioè per coloro che possono vantare accrediti contributivi (a qualsiasi titolo) precedenti al 01.01.1996:

— per i lavoratori di sesso maschile:

— 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;

— per i lavoratori di sesso femminile:

— 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

– per coloro che si trovano nel sistema contributivo, cioè per coloro che possono vantare solo accrediti contributivi a partire dal 01.01.1996 (ovvero non vantano alcun accredito contributivo, a qualsiasi titolo, prima del 01.01.1996):

— per i lavoratori di sesso maschile:

— 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;

— per i lavoratori di sesso femminile:

— 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;

ovvero

— almeno 20 anni di contributi effettivi (perfezionata entra la data di cessazione ovvero entro il 31/08/2021);

— almeno 64 anni di età anagrafica (perfezionati entro il 31/12/2021);

— importo della pensione pari almeno a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale[3].

L’introduzione della finestra mobile implica che l’accesso alla prestazione pensionistica può avvenire solo tre mesi dopo il perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva. A tal proposito è necessario ricordare che il lavoratore deve essere tenuto in servizio fino al termine di decorrenza della prestazione pensionistica e non fino al perfezionamento dei requisiti: ciò implica che non può essere licenziato d’ufficio prima del termine della finestra mobile.

Per il raggiungimento dei requisiti contributivi, in base a quanto disposto dalla L. 228/2012 e successive modifiche, è possibile cumulare insieme, senza oneri, i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni[4].

Pensione di anzianità con Quota 100

Il nuovo Governo non ha portato modifiche alla Pensione di Anzianità “Quota 100”, introdotta nel 2019 con il D.L. 4/2019 convertito con la L.26/2019 e valida fino al 31/12/2021.

I requisiti per accedere a tale prestazione pensionistica sono:

– almeno 38 anni di anzianità contributiva;

– almeno 62 anni di età anagrafica.

È fondamentale tener conto che, per l’accesso alla prestazione pensionistica, il Governo ha introdotto una finestra mobile di:

– 3 mesi per i lavoratori privati (con prima applicazione non prima del 01.04.2019);

– 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego (con prima applicazione non prima del 01.08.2019).

Nel comparto scuola e nel comparto AFAM, la finestra non viene applicata, in virtù dell’unica possibile finestra di uscita coincidente con il 1° settembre ovvero 1° novembre.

Come già detto per la pensione anticipata, il lavoratore dev’essere tenuto in servizio fino al termine di decorrenza della prestazione pensionistica e non fino al perfezionamento dei requisiti: ciò implica che non può essere licenziato d’ufficio prima del termine della finestra mobile.

Per il raggiungimento dei requisiti contributivi è possibile cumulare, senza oneri, i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, ma, a differenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, per Quota 100 non è possibile mettere insieme la contribuzione accreditata presso le casse libero-professionali.

Anche per la pensione Quota 100 si applica la regola generale che:

– per il perfezionamento del diritto a pensione si tiene conto anche del periodo dal 1° settembre al 31 dicembre per il comparto Scuola, ovvero dal 1° novembre al 31 dicembre per il comparto AFAM;

– la decorrenza della pensione è il 1° settembre per il comparto Scuola, ovvero il 1° novembre per il comparto AFAM, dell’anno in cui si perfeziona il diritto a pensione;

– la misura della prestazione pensionistica è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata fino al giorno della cessazione dal servizio.

Opzione donna

Per le sole lavoratrici, è possibile accedere alla pensione in regime di opzione al contributivo.

Le lavoratrici che chiedono l’accesso alla pensione attraverso tale opzione scelgono, in modo implicito, il calcolo della misura pensionistica solo attraverso il sistema contributivo, che nel pubblico impiego spesso si traduce (in base all’anzianità retributiva, cioè all’anzianità precedente il 1996) in una forte riduzione dell’assegno pensionistico.

Per accedere alla pensione in opzione donna è necessario possedere, alla data del 31 dicembre 2019, i seguenti requisiti:

– per le lavoratrici dipendenti:

— almeno 35 anni di anzianità contributiva;

— almeno 58 anni di età anagrafica;

– per le lavoratrici autonome:

— almeno 35 anni di anzianità contributiva;

— almeno 59 anni di età anagrafica.

Per tale pensionamento è prevista una finestra mobile di:

– 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;

– 18 mesi per le lavoratrici autonome.

In virtù della finestra unica, nei comparti Scuola ed AFAM si applicano le seguenti regole:

– per il perfezionamento del diritto a pensione si tiene conto anche del periodo dal 1° settembre al 31 dicembre per il comparto Scuola, ovvero dal 1° novembre al 31 dicembre per il comparto AFAM;

– la decorrenza della pensione è il 1° settembre per il comparto Scuola, ovvero il 1° novembre per il comparto AFAM, dell’anno successivo a quello in cui si perfeziona il diritto a pensione;

– la misura della prestazione pensionistica è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata fino al giorno della cessazione dal servizio, in regime di opzione al sistema contributivo.

Pensione in regime di totalizzazione

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, in alternativa alla ricongiunzione o al cumulo di cui alla L. 228/2012 possono conseguire, a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.

Per accedere alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è necessario possedere i seguenti requisiti:

– 66 anni di età anagrafica;

– almeno 20 anni di anzianità contributiva (perfezionata entra la data di cessazione ovvero entro il 31/08/2021).

Per accedere alla pensione anticipata in regime di totalizzazione è necessario possedere i seguenti requisiti:

– 41 anni di anzianità contributiva.

Per tali pensionamenti sono previste le seguenti finestre mobili:

– 18 mesi per la pensione di vecchiaia;

– 21 mesi per la pensione anticipata.

In virtù della finestra unica, nei comparti Scuola ed AFAM si applicano le stesse regole enunciate per l’opzione donna, e cioè:

– per il perfezionamento del diritto a pensione si tiene conto anche del periodo dal 1° settembre al 31 dicembre per il comparto Scuola, ovvero dal 1° novembre al 31 dicembre per il comparto AFAM;

– la decorrenza della pensione è il 1° settembre per il comparto Scuola, ovvero il 1° novembre per il comparto AFAM, dell’anno successivo a quello in cui si perfeziona il diritto a pensione;

– la misura della prestazione pensionistica è data dalla somma delle quote maturate in ogni singola gestione pensionistica che partecipa alla totalizzazione.

Ciascuna gestione calcola la propria quota sulla base dell’anzianità contributiva maturata in quella gestione, fino al giorno della cessazione dal servizio, con le regole del sistema di calcolo contributivo.

Qualora in una singola gestione risulti perfezionato il diritto autonomo a pensione, il calcolo della relativa quota, retributivo o misto, segue le regole ordinarie. In ogni caso può essere chiesto, laddove più favorevole, il calcolo contributivo.

Pensione anticipata lavoratori «precoci» ed APE SOCIALE

I lavoratori che possono far vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS, possono accedere alla pensione anticipata con il requisito di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2021.

È possibile accedere all’APE sociale, dal 1° settembre 2021, ai lavoratori che, entro il 2020, abbiano perfezionato i requisiti richiesti di

– almeno 63 anni di età

– una anzianità contributiva minima di 30/36 anni (in base alle varie situazioni)

già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’ INPS.

Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36 anni è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

Data la particolare complessità della materia, per chi volesse accedere all’APE SOCIAL, sarebbe opportuno chiedere assistenza specializzata al patronato.

L’indennità di liquidazione dei dipendenti pubblici

A causa dei problemi di liquidità dello Stato i dipendenti pubblici hanno visto, nel corso dell’ultimo decennio, l’approvazione di leggi che non permettono la riscossione della liquidazione subito dopo essere andati in quiescenza.

Senza dover illustrare la storia della vessazione circa il TFS/TFR dei dipendenti pubblici, ricordiamo che attualmente:

– se la liquidazione è superiore a € 50.000 viene divisa in due o tre quote, di cui le prime due pari al massimo a € 50.000 lordi;

– il pagamento di tali quote avviene ad intervalli di 1 anno.

–ltre a tale frazionamento, per poter ricevere la prima quota bisogna attendere:

– per i pensionamenti di vecchiaia d’ufficio:

— 12 mesi di blocco + 90 giorni tecnici entro i quali l’INPS deve provvedere ad espletare tutte le operazioni;

– per i pensionamenti di anzianità con dimissioni volontarie:

— 24 mesi di blocco + 90 giorni tecnici entro i quali l’INPS deve provvedere ad espletare tutte le operazioni;

– per i pensionamenti di inabilità/decesso:

— 15 giorni di blocco + 90 giorni tecnici entro i quali l’INPS deve provvedere ad espletare tutte le operazioni.

Per coloro che si avvarranno del pensionamento c.d. “Quota 100”, è stato definito che la liquidazione è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui alla Riforma Monti-Fornero.

Per i lavoratori che accederanno alla “pensione in cumulo”, la liquidazione avverrà alla data in cui sarebbe stata corrisposta in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Come già detto in precedenza, il Governo, già con il D.L. 4/2019, convertito con L.26/2019, ha approvato la possibilità di chiedere alle banche, o agli intermediari finanziari, un anticipo della liquidazione fino alla soglia di € 45.000. Tale possibilità sembrerebbe essere un tentativo di ridurre gli svantaggi determinati dalla dilazione della liquidazione dei dipendenti pubblici: in realtà, in linea con l’operato dei governi precedenti, è solo un vero e proprio regalo alle banche e agli intermediari finanziari, perché i lavoratori pubblici dovranno pagare degli interessi per poter accedere ad una parte della loro liquidazione, mentre i dipendenti privati la percepiscono tutta subito dopo il pensionamento.

Come già detto in precedenza, il 17/11/2020, con messaggio 4315, l’INPS ha comunicato che a far data dal 18/11/2020 è possibile presentare (direttamente online ovvero tramite il patronato) la domanda di quantificazione del TFS/TFR: la specifica certificazione è necessaria, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dal DPCM n.51/2020, al fine di poter accedere all’anticipo della liquidazione fino ad un massimo di 45.000 euro netti o, comunque, entro la capienza della prestazione spettante al pensionato. L’operazione di finanziamento avviene attraverso le banche che aderiscono all’iniziativa mediante iscrizione al portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr. Per le istruzioni di dettaglio bisogna consultare il sito istituzionale dell’Istituto.

Infine, bisogna ricordare che, per le liquidazioni fino a € 50.000, il Governo ha deliberato una defiscalizzazione, definita in base al tempo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della liquidazione (in prima applicazione, per le cessazioni già avvenute, si decorre dal 1° gennaio 2019), e cioè:

– 1,5 punti percentuali decorsi 12 mesi;

– 3 punti percentuali decorsi 24 mesi;

– 4,5 punti percentuali decorsi 36 mesi;

– 6 punti percentuali decorsi 48 mesi;

– 7,5 punti percentuali decorsi 60 mesi o più.

Purtroppo, nonostante le norme approvate, i dipendenti pubblici sono fortemente penalizzati rispetto ai dipendenti privati in materia di indennità di liquidazione.

QUADRO SINOTTICO

PensioneLavoratori nel sistema RETRIBUTIVO
(con anzianità contributiva al 31.12.1995)
Lavoratori nel sistema CONTRIBUTIVA
(solo con anzianità contributiva successiva al 31.12.1995)
Cumulo
L.228/2012

VECCHIAIA


(requisiti perfezionati entro il 31.12.2020)

– almeno 20 anni di anz.contributiva;

– almeno 67 anni di età anagrafica;


(Pensionamento d’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2021)


 
– 65 anni di età anagrafica in aggiunta al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata


(Pensionamento d’ufficio: 65 anni al 31 agosto 2021)

– almeno 5 anni di anz.contributiva

– almeno 71 anni di età anagrafica;

(Pensionamento d’ufficio: 71 anni al 31 agosto 2021)

Ovvero

– almeno 20 anni di anz.contributiva

– almeno 67 anni di età anagrafica;

– importo pensione pari almeno a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale
SI

ANTICIPATA


(requisiti perfezionati entro il 31.12.2021)

per i lavoratori di sesso Maschile:

 


– 42 anni e 10 mesi di anz.contributiva;

per i lavoratori di sesso Femminile:

– 41 anni e 10 mesi di anz.contributiva;

 

Pensionamento d’ufficio: con preavviso di 6 mesi,
“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,”
requisiti perfezionati entro 31 Agosto 2021 (art.1, co 5, L.90/2014)

per i lavoratori di sesso Maschile:

– 42 anni e 10 mesi di anz.contributiva;

per i lavoratori di sesso Femminile:

– 41 anni e 10 mesi di anz.contributiva;

Ovvero

– almeno 20 anni di anz.contributiva

– almeno 64 anni di età anagrafica;

– importo pensione pari almeno a 2,8 volte l’importo dell’Assegno Sociale
SI

QUOTA 100


(requisiti perfezionati entro il 31.12.2021)

– almeno 38 anni di anz.contributiva;

– almeno 62 anni di età anagrafica.
SI
con esclusione della casse libero-professionali

OPZIONE DONNA


(ad oggi, in mancanza di proroga per l’anno 2020, requisiti perfezionati entro il 31.12.2019)

– almeno 35 anni di anz.contributiva;

– almeno 58 anni di età anagrafica;  
NO

TOTALIZZAZIONE 
(requisiti perfezionati entro il 31.12.2020)
——
VECCHIAIA
– almeno 20 anni di anz.contributiva;

– almeno 66 anni di età anagrafica;
ANTICIPATA
– 41 anni di anz.contributiva;

LAVORI GRAVOSI


(requisiti perfezionati entro il 31.12.2021)

– almeno 30 anni di anz.contributiva;
(devono essere perfezionati al 31 agosto 2020)

– almeno 66 anni e 7 mesi di età;


(Pensionamento d’ufficio: 66 anni 7 mesi al 31 agosto 2020)
– almeno 30 anni di anz.contributiva;

– almeno 66 anni e 7 mesi di età;

– importo pensione pari almeno a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale
Nei fatti non può esserci ancora nessun lavoratore con 30 anni di anzianità contributiva senza contributi precedenti al 1996.
NO
Rateizzazione del TFS e del TFR
Diritto a pensione perfezionatoEntro il 31.12.2013dal 01.01.2014
Prima rataFino a 90.000€ lordiFino a 50.000€ lordi
Seconda rata
12 mesi dalla 1/a liquidazione
Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata
12 mesi dalla 2/a liquidazione
Importo lordo oltre i 150.000€Importo lordo oltre i 100.000€
Termini di liquidazione del TFS e del TFR
Diritto a pensione
perfezionato
Entro il 31.12.2011Dal 01.01.2012 al 31.12.2013Dal 01.01.2014
Inabilità o decesso15 gg+ 90 gg15 gg + 90 gg15 gg + 90 gg
Limite di età15 gg + 90 gg6 mesi + 90 gg12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie6 mesi + 90 gg24 mesi + 90 gg24 mesi + 90 gg
Scadenza contra.a termine15 gg + 90 gg6 mesi + 90 gg12 mesi + 90 gg
Cessazioni d’ufficio15 gg + 90 gg6 mesi + 90 gg12 mesi + 90 gg



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[1] L’importo della pensione non deve risultare inferiore al valore più elevato tra: 1,5 volte l’assegno sociale dell’anno 2012, rivalutato in base a variazione del PIL del quinquennio precedente l’anno da rivalutare, e 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2021.

[2] La liquidazione della pensione avviene, pro-quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Possono essere messi insieme: contribuzioni accreditate nelle gestioni A.G.O. (FPLD – COM – ART – CDCM), Fondi sostitutivi dell’A.G.O. (ex Telefonici, ex Elettrici, ex Poste, …), Fondi Esclusivi dell’A.G.O. (CTPS, CPDEL), Gestione Separata e Casse Libero-Professionali (di cui al D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96).

[3] L’importo della pensione non deve risultare inferiore al valore più elevato tra: 2,8 volte l’assegno sociale dell’anno 2012, rivalutato in base a variazione del PIL del quinquennio precedente l’anno da rivalutare, e 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2021.

[4] La liquidazione della pensione avviene, pro-quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Possono essere messi insieme le contribuzioni accreditate nelle gestioni A.G.O. (FPLD – COM – ART – CDCM), Fondi sostitutivi dell’A.G.O. (ex Telefonici, ex Elettrici, ex Poste, …), Fondi Esclusivi dell’A.G.O. (CTPS, CPDEL), Gestione Separata e Casse Libero-Professionali (di cui al D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96).