Il primo DPCM del Governo Draghi

Le novità per la scuola

Con alcuni giorni di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore è stato emanato il DPCM 2 marzo 2021, consentendoci, così, di capirne meglio la portata e gli effetti. La considerazione amara, ma purtroppo inevitabile, è che la sua durata – fino a tutto il 6 aprile p.v. – copre interamente le prossime festività Pasquali.

Tattica o strategia per la scuola?

Degna di nota è sicuramente la previsione di uno stanziamento di 200 milioni di euro per i congedi parentali, decisivi per sostenere le famiglie che dovranno gestire i figli rimasti a casa, lavorando allo stesso tempo. Ciò significa, e ne siamo tutti ben consapevoli, che la strada da percorrere per uscire dall’emergenza è ancora lunga e che l’unica vera arma a disposizione è un piano vaccinale sempre più dinamico. In quest’ottica devono essere inquadrate le novità per la scuola introdotte con il nuovo DPCM che comunque, nella sostanza, limitano l’attività didattica in presenza. E, come in una partita di calcio, la strategia consiste nell’applicare un modulo “a zona” alla scuola italiana.

Provvedimenti validi in tutte le zone

Prima di analizzare i provvedimenti adottati a seconda del colore della zona, vediamo cosa è previsto a livello nazionale indipendentemente dal livello di rischio.

Tavoli di coordinamento – Sono confermati i Tavoli di coordinamento costituiti presso ciascuna Prefettura-UTG presieduti dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili. La finalità è quella di agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Organi collegiali e formazione – Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza, per alleggerire anche in questo caso l’impatto delle riunioni di lavoro sugli spostamenti.Analogamente i corsi di formazione possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Viaggi di istruzione – Continuano a restare sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Dispositivi di protezione –Èobbligatorio l’uso di mascherine per proteggere le vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.

Distanziamento – Per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e le forme di aggregazione alternativa appare utile fare riferimento alla nota 343 del 4 marzo 2021 del Capo Dipartimento uscente Dott. Marco Bruschi. Nella questa nota, infatti, viene evidenziata la previsione che per “mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza”. Tale previsione è dichiaratamente collegata allaratio delle misure di salvaguardia ulteriori previste per le zone arancione scuro o rosse “predisponendo l’eventuale erogazione in DDI delle “attività mirate all’apprendimento”. Questo rappresenta, almeno per una parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell’infanzia, una novità che gli USR dovranno accompagnare e sostenere.

La scuola in “zona bianca”

Una Regione diventa bianca solo se presenta uno scenario così detto di tipo 1, con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Questo si traduce in una scarsa circolazione del virus, ottima tenuta delle strutture ospedaliere e capacità di tracciamento e monitoraggio dei casi.

Nelle Regioni bianche non trovano applicazione le restrizioni disposte con il DPCM, ma possono essere introdotte limitazioni regionali. È il caso della Sardegna, unica regione bianca, che ha deciso di applicare alla scuola le stesse limitazioni previste dal DPCM per le zone gialle.

La scuola in “zona gialla”

L’art. 21 del Capo III del DPCM contiene le Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla.

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo da garantire l’attività in presenza ad un minimo del 50% ad un massimo del 75% della popolazione studentesca. La restante parte degli studenti si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 (Linee guida sulla Didattica digitale integrata), e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • È consentita la realizzazione dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) così come le attività di tirocinio.
  • Nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi integralmente in presenza.

La scuola in “zona arancione”

Nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le stesse misure adottate nelle zone gialle di cui al Capo III, quando non previste misure più rigorose.

Ulteriori provvedimenti comuni alle zone “gialla e arancione”

Ci sono, poi, una serie di provvedimenti comuni alle zone di colore giallo e arancione. Analizziamoli sinteticamente.

  • Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
  • È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.
  • Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione osede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.
  • Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP.

La scuola in “zona rossa”

Per la zona rossa valgono le disposizioni ai sensi dell’art. 43 Capo V del DPCM.

  • Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • Salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, i Dirigenti scolastici dovranno verificare la specifica modalità di attuazione dei PCTO che comunque possono essere realizzati, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori. Qualora le modalità di svolgimento non possano rispettare i protocolli, tali percorsi dovranno necessariamente essere svolti a distanza. Sulla questione è intervenuta anche la nota operativa del 4 marzo 2021, precisando che tale principio deve trovare applicazione anche nelle “zone arancione scuro”.   
  • Per quanto riguarda l’Università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Come difendersi dalle varianti: le novità per le scuole in “zona gialla e arancione”

Il comma 2 dell’art. 21 del DPCM attribuisce la responsabilità di introdurre le limitazioni previste per le “zone rosse” ai Presidenti delle regioni o province autonome. Tali limitazioni si possono applicare anche nelle aree di ambito comunale, laddove gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave. Al momento:

  • le province che superano i 250 casi a settimana su 100 mila abitanti sono: Bolzano, Trento, Udine, Brescia, Como, Milano, Verbano-Cusso-Ossola, Vercelli, Torino, Cuneo, Pavia, Cremona, Reggio Emilia, Mantova, Modena, Bologna, Ravenna, Pistoia, Forlì-Cesena, Rimini, Siena, Ancona, Macerata, Pescara, Frosinone, Napoli, Avellino, Salerno, Bari;
  • le province che invece si accingono prepotentemente a superare tale soglia sono: Imperia, Parma, Lucca, Prato, Arezzo, Chieti, Taranto.

Ultim’ora

Il Ministero della Pubblica Istruzione è intervenuto con la nota 10005 del 7 marzo 2021 per fornire i necessari chiarimenti sulle disposizioni e sulle ricadute nell’organizzazione scolastica relativamente a:

  • DPCM 2 marzo 2021
  • nota dipartimentale n. 343 del 4 marzo 2021
  • varie Ordinanze Regionali.

La nota del 7 marzo, in estrema sintesi, richiama i seguenti concetti:

  • il DPCM, nel disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle cosiddette “zone rosse” prevede, all’art. 43, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali;
  • nelle zone diverse da quelle rosse il DPCM prevede margini di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Province Autonome, in considerazione delle specifiche situazioni epidemiologiche;
  • nelle zone “gialle” le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’adottare forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche, garantiscono ad una percentuale compresa tra il 50% e il 75% della popolazione scolastica la didattica in presenza. La parte restante degli studenti, quindi, si avvale della didattica a distanza. Anche in questo caso è prevista la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali.

In conclusione, risulta, quindi, acclarato che, sia nei casi in cui le attività didattiche siano sospese (zone rosse e zone arancione scuro, a seguito di ordinanze regionali, per tutti gli ordini di scuola) sia nei casi in cui le attività didattiche, nelle scuole secondarie di secondo grado, prevedano la presenza di percentuali variabili (dal 50% al 75%) di studenti, le istituzioni scolastiche possono svolgere attività in presenza per:

  • utilizzare i laboratori;
  • mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.