Novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge

Le disposizioni di interesse per il settore scolastico

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi è stato convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio scorso. Le disposizioni che interessano il settore dell’istruzione e del merito sono in larga parte contenute nell’articolo 5 della legge, ma non solo. In questo contributo, sintetizziamo tutti gli interventi che incidono su materie del settore scuola e istruzione.

Procedure concorsuali Funzioni centrali

L’articolo 1, comma 7, della legge proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale che, in seguito allo sdoppiamento del MIUR, i due distinti Ministeri, quello dell’istruzione (e del merito) e quello dell’università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse.

Stabilizzazione lavoratori ex LSU

L’articolo 5, comma 1, proroga di un anno, al 1° settembre 2023, il termine per l’immissione in ruolo del personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che transitano nei ruoli dei collaboratori scolastici. che siano rimasti vacanti e disponibili, ai sensi della procedura di cui all’art. 58, comma 5-septies, del decreto-legge n. 69/2013.

PNRR, M4.C1, investimento 1.1

L’articolo 5, comma 2, proroga al 31 maggio 2023 il termine per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Reclutamento insegnanti religione cattolica

L’articolo 5, comma 3, proroga all’anno 2023 il termine entro cui il Ministro dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025.

ITS Academy

L’articolo5, comma 4, interviene sulla legge 15 luglio 2022, n. 99, con cui è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, costituito dagli Istituti tecnici superiori (ITS), ridenominati Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). La norma proroga al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.

Normativa antincendio

Il Senato ha introdotto con l’articolo 5, comma 5 una proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per quelli dove sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido e per gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.

Sistema informativo nazionale

Il Senato con l’articolo 5, comma 5-bis, ha disposto anche per il 2023 l’assegnazione di 1,5 mln di euro, quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione previsto dal D.lgs. n. 65/2017, al Ministero dell’istruzione e del merito per l’attivazione del sistema informativo nazionale, coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

CSPI

Per uniformare la durata in carica dei componenti elettivi (più volte prorogata) del Consiglio superiore della pubblica istruzione con quella dei componenti designati, l’articolo 5, comma 5-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, ha stabilito per tutti una proroga fino al 31 agosto 2024.

Il successivo comma 10, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023 il termine di 7 giorni, ridotto rispetto al termine ordinario di 20 giorni, entro il quale il CSPI deve rendere i pareri di propria competenza dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, decorso il quale termine si può prescindere dal parere.

Progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

L’articolo 5, comma 7 riguarda le procedure selettive per la progressione tra le aree, limitatamente all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, prorogandola al 2023. La progressione, che per il triennio 2020-2022 era stata prevista per la generalità delle pubbliche amministrazioni, ora è stata integrata con riferimento al profilo DSGA, a vantaggio del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre anni scolastici interi a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie

L’articolo 5, comma 8proroga una misura introdotta sempre nel periodo dell’emergenza sanitaria dall’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nello specifico viene prorogata per il prossimo anno scolastico 2023/2024 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie, attingendo anche dalle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia.

Numero minimo e massimo di alunni per classe nelle zone sismiche

La legge è intervenuta anche per continuare ad autorizzare i dirigenti degli Uffici scolastici regionali a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009. L’articolo 5, comma 9, proroga tale facoltà all’anno scolastico 2023/2024, con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

PCTO ed esame di Stato del secondo ciclo

Come ormai noto, quest’anno scolastico segna il ritorno alla normalità dell’esame di Stato, dopo le deroghe e gli interventi di semplificazione introdotti negli anni della pandemia. Viene, però, prorogata ancora per quest’anno, dall’articolo 5, comma 11, la deroga del possesso del requisito concer­nente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

Reclutamento dirigenti tecnici

Nel corso dell’esame al Senato è stata prevista, con l’articolo 5, comma 11-bis, di fissare al 1° giugno 2023, la data a decorrere dalla quale il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un totale di 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025.

Procedura concorsuale straordinaria per i docenti

Il Senato è intervenuto anche per introdurre la proroga, per l’anno scolastico 2023/2024, della possibilità di effettuare le operazioni di assunzione a tempo determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021. L’articolo 5, comma 11-quaterlo ha previsto, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. Per raggiungere la prevista finalità, tali posti non sono resi disponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’a.s. 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Tali graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla predetta procedura straordinaria e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso ordinario per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno.

Procedura di reclutamento riservata per i dirigenti scolastici

L’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, prevede l’organizzazione di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per il conseguente inserimento in coda alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017.

Il corso è destinato ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano un contenzioso pendente presentato nei termini per uno dei seguenti motivi:

  1. non abbiano superato la prova scritta;
  2. non abbiano superato la prova preselettiva ma siano stati immessi con riserva alle successive prove, superandole, anche qualora la cautela ottenuta sia stata successivamente caducata;
  3. non abbiano superato la prova orale.

Per l’accesso al corso intensivo di formazione, i soggetti rientranti nelle prime due casistiche devono superare con un punteggio minimo di 6/10 una prova scritta a risposta chiusa informatizzata; i soggetti rientranti nella terza casistica devono superare una prova orale, sempre con un punteggio minimo di 6/10.

Coloro che accedono al corso intensivo di formazione e sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso 2017 e, fino al loro esaurimento, sono assunti nei ruoli della dirigenza scolastica dopo i vincitori ancora utilmente collocati nelle graduatorie precedentemente vigenti. In particolare, le immissioni in ruolo saranno effettuate almeno per il 60 per cento dei posti annualmente assegnabili prioritariamente dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami di prossima emanazione, bandito secondo le modalità previste dal regolamento recante la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022) e, successivamente, fino al 40 per cento dei posti attingendo dalla graduatoria di coloro che partecipano alla procedura riservata introdotta dal Senato. Le modalità di svolgimento della prova di accesso al corso, del corso intensivo di formazione, della prova finale e dei costi dell’intera procedura, totalmente a carico dei partecipanti, sono previste con successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

Lavoro agile per i soggetti fragili

L’articolo 9 dispone la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per quanto di interesse per la scuola, i commi 4-ter e 4-quater dispongono la proroga delle misure per il lavoro agile per i soggetti fragili.

Il comma 306 della legge n. 197/2022 aveva già previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicurava fino al 31 marzo 2023 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso una diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento. Tale previsione è ora prorogata al 30 giugno 2023.