Mobilità dei Dirigenti scolastici

Conferme, mutamenti e mobilità interregionale

Venerdì 16 giugno è stata emanata la circolare annuale per la mobilità dei dirigenti scolastici che, insieme al contratto integrativo nazionale firmato lo scorso 31 maggio ed alla direttiva n. 13 sulla rotazione degli incarichi dirigenziali adottata il 25 maggio dal Ministro dell’istruzione e del merito, sembra completare un trittico di novità importanti per la dirigenza scolastica. Analizziamo di seguito le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità dei dirigenti.

Il riferimento al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44

Con la nota prot. 35901 del 16 giugno il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito le annuali indicazioni per la mobilità dei dirigenti scolastici, e già il fatto che la nota sia adottata dal Capo Dipartimento evidenzia che quest’anno non si tratta della consueta circolare. Occorre, infatti, preliminarmente evidenziare che le indicazioni fornite già tengono conto delle novità introdotte dalla Camera nell’iter di conversione al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sebbene se ne attenda ancora l’approvazione, nella prossima settimana, da parte del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma la necessità di completare le operazioni di mobilità entro il prossimo 15 luglio, come previsto dal contratto, non consentiva di attendere oltre per l’avvio delle operazioni e, concordemente con le Organizzazioni sindacali, si è deciso di procedere. Si aggiunga anche che il testo del decreto è verosimilmente blindato, per cui le novità introdotte, e di cui la circolare dà conto, difficilmente e improbabilmente potranno subire modifiche nel seguito dell’iter.

Quale ordine nei movimenti

L’ordine indicato per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali è quello previsto dall’articolo 11, comma 5, del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 aprile 2006:

  1. conferma degli incarichi in scadenza al 31 agosto 2023;
  2. assegnazione di altro incarico nei casi di riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, indipendentemente dalla scadenza dell’incarico. In tali casi, qualora occorra individuare il dirigente soprannumerario, è indicato di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l’esperienza dirigenziale complessivamente maturata;
  3. assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo C.C.N.L., al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione;
  4. mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
  5. mutamento d’incarico in casi eccezionali;
  6. mobilità interregionale.

Gli accordi sindacali sottoscritti il 31 maggio 2023

Il 31 maggio scorso è stato siglato il contratto integrativo nazionale per l’applicazione delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, con importanti ripercussioni sulla retribuzione di posizione di parte variabile[1]. Inoltre nei casi in cui, in costanza di incarico triennale, al dirigente derivi un decremento della retribuzione di posizione, il contratto all’articolo 9 ha previsto l’introduzione di una clausola di salvaguardia per il mantenimento dello stesso livello retributivo fino alla naturale scadenza dell’incarico. Qualora, invece, il decremento interessi un dirigente con incarico in scadenza al 31 agosto 2023, per il quale non può, quindi, trovare applicazione la clausola di salvaguardia, con una dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti è stato previsto di riconoscere una priorità nella mobilità.  Per questo motivo la nota n. 35901 indica di trattare, per l’anno scolastico 2023/2024 e fatta salva la normativa vigente, le domande dei dirigenti scolastici che si trovino nella situazione descritta nell’ambito della fase indicata alla lettera b).

La mobilità interregionale ed il reclutamento nazionale e regionale

Come noto, l’ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l’obbligo di permanervi almeno per il primo triennio. Terminato l’incarico triennale, però, sono comunque moltissimi i dirigenti che non riescono a vedere accontentate le proprie domande di mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli. A questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando.

La percentuale di posti disponibili per l’interregionalità

L’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, era già intervenuto sulla questione, introducendo una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici ed elevando al 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la disponibilità per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Gli unici limiti a questa mobilità straordinaria erano la necessità di non determinare esubero di organico negli anni successivi e l’assenso dei Direttori generali degli Uffici scolastici di provenienza e di destinazione.

Il decreto-legge n. 44/2023 a sua volta interviene, sostituendo il primo comma del citato articolo 19-quater e prevedendo che, nelle more della definizione in sede contrattuale di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità del prossimo anno scolastico è reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di non determinare esubero di personale per il triennio 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, mentre non sono più previsti gli assensi dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali interessati.

Certo, in molte regioni del centro-sud la possibilità di rientro resta comunque remota, ma è sicuramente una possibilità, appunto, straordinaria per tentare di rientrare a casa o, almeno, per avvicinarsi. Inoltre nella nota viene chiarito che partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico non sia in scadenza al 31 agosto 2023, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico.

I casi di diniego

Anche il venire meno della necessità di ottenere l’assenso dall’USR in cui si chiede di andare facilita di molto la possibilità per gli aspiranti di ottenere la mobilità interregionale. I casi di diniego, infatti, sono limitati e chiariti dalla legge. L’Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo qualora l’eventuale accoglimento della domanda determini esubero nel triennio prima richiamato o qualora sia tenuto ad eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo. Solo in quest’ultimo caso, quindi, l’immissione in ruolo precede la mobilità interregionale.

Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali in regione diversa

Un’altra importante novità introdotta per l’anno scolastico 2023/2024 dal decreto-legge n. 44/2023 è la possibilità che qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo non abbia posti vacanti e disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo sui posti vacanti e disponibili che residuano nelle altre regioni dopo la mobilità, intraregionale e interregionale, con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e senza assenso dell’Ufficio scolastico della regione eventualmente richiesta come destinazione. Di fatto questa possibilità è finalizzata a trovare una soluzione per i vincitori del concorso 2011 che ancora sono in graduatoria nella regione Campania e attendono l’immissione nei ruoli, per i quali negli scorsi anni non era stato possibile attivare la procedura prevista dal comma 92 della legge n. 107/2015 per diniego degli altri USR. Va anche evidenziato che per il prossimo anno scolastico le immissioni in ruolo saranno comunque inferiori rispetto al numero totale, a livello nazionale, di posti vacanti e disponibili.

Tempistica delle operazioni

Molti Uffici scolastici regionali hanno già convocato per i prossimi giorni le Organizzazioni sindacali, per l’informazione sui posti disponibili, e attendevano quindi la nota pubblicata venerdì. Successivamente dovranno rendere disponibili le domande di mobilità, sia regionale sia interregionale, che i dirigenti scolastici, anche quelli in particolare posizione di stato, potranno presentare fino al 26 giugno agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza. Questi ultimi dovranno inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione entro il 6 luglio, avendo cura di trasmetterle contestualmente a tutte le regioni richieste, qualora la domanda di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, in modo da facilitare il coordinamento.

Entro il 15 luglio, infine, occorre completare tutte le operazioni, sia di mobilità regionale che interregionale.


[1] Per approfondimenti Paola Serafin, Nuovo CIN per i Dirigenti scolastici. Un contratto integrativo nazionale in controtendenza, in Scuola7 n. 337 dell’11 giugno 2023.