Gli esami non finiscono mai

Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024

Nel Prologo de «Gli esami non finiscono mai», l’ultima commedia scritta da Eduardo De Filippo, il venticinquenne Guglielmo Speranza festeggia secondo i riti della tradizione goliardica la laurea appena conseguita. Pur consapevole della metamorfosi che l’evento imprimerà alla sua esistenza («i tempi della beata spensieratezza, della beata incoscienza dei vent’anni […] sono finiti … Ottenuta la laurea, strappata coi denti, […] indipendentemente dalla nostra volontà avvertiamo prepotente il senso della responsabilità»), Guglielmo non riesce a trattenere la propria gioia per quella che ritiene la fine dell’età degli esami: «Ragazzi, sono finiti gli esami! Non dovrò più dare esami! Gli esami sono finiti!».

Gli eventi che seguiranno lo smentiranno, finendo per incrinare l’inizialmente incrollabile virtù con cui l’autore ha voluto caratterizzare il personaggio fin dal cognome. Nei successivi cinquanta anni della sua esistenza Guglielmo Speranza deve infatti affrontare continue prove: dalla scrupolosissima verifica condotta dal futuro suocero della corrispondenza tra il titolo conseguito e le qualità possedute, ai rigorosi esami clinici prescritti dai dottori Nero, Rosso e Bianco, fino al lapidario giudizio con cui due anonimi invitati al corteo funebre e il guardaportone Giacinto Chiarastella bocciano la scelta del momento della sua definitiva dipartita («Se fosse morto una quindicina di anni fa… […] Ti ricordi? Quando stava sulla cresta dell’onda e tutti i giornali si occupavano di lui… […] Non ha saputo morire»).

«Gli esami veri, giovanotto mio, incominciano soltanto dopo di aver conquistato la laurea»

Il favore con cui il pubblico accolse la commedia sin dalla sua prima rappresentazione, avvenuta il 21 dicembre 1973, fece sì che il suo titolo divenisse rapidamente un modo di dire diffuso e popolare, metafora di immediata perspicuità della condizione in cui trascorre l’esistenza dell’uomo, sottoposto dalla vita e dalla società a continue prove.

Anche quest’anno, ci ritroveremo pertanto a ricordare agli studenti che si accingono ad affrontare l’Esame di Stato delle scuole superiori che «gli esami veri cominceranno dopo».

Eppure, anche quest’anno, ci troveremo a celebrare insieme con loro questo importante rito iniziatico che ne certifica l’ingresso nel mondo degli adulti e il cui inizio viene decretato dall’annuale ordinanza con cui il Ministero dell’istruzione definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

L’ordinanza 22 marzo 2024, n. 55 conferma l’assetto dell’esame

Nella mattinata del 25 marzo, il MIM ha infatti pubblicato l’ordinanza 22 marzo 2024, n. 55 (d’ora in poi O.M.) che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

La nuova ordinanza non introduce novità di rilievo rispetto all’ordinanza 9 marzo 2023, n. 45, che dopo le deroghe imposte dal tempestoso triennio dall’emergenza pandemica ha segnato nel passato anno scolastico il riconfluire dell’esame di Stato nell’alveo della normativa disegnata dal capo III del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dai successivi decreti attuativi 26 novembre 2018, n. 769 e 18 gennaio 2019, n. 37.

Dopo avere debuttato con successo nel passato anno scolastico, vengono riproposte senza alcuna modifica anche le modalità di declinazione «in loco» da parte delle Commissioni d’esame della seconda prova dell’istruzione professionale, sia pure all’interno della «cornice generale di riferimento» dettata dal ministero: il giungere a regime della revisione ordinamentale dell’indirizzo di studi, avviata dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, richiese infatti, nel passato anno scolastico a.s. 2022/2023, un ripensamento radicale della prova che, come previsto dal D.M. 15 giugno 2022, n. 164 e chiarito dalla nota DGOSVI 19 settembre 2022, n. 23988, non verte più sulle discipline, ma sulle competenze in uscita e sui correlati nuclei fondamentali di indirizzo.

I ritocchi

Le dichiarazioni rilasciate nel mese di gennaio ai mezzi di informazione dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per quanto preannunciassero la sostanziale riproposizione dell’assetto d’esame pensato dal D.Lgs. 62/2017, avevano tuttavia fatto pensare ad una revisione di dettaglio delle modalità di svolgimento del colloquio.

Nel rispondere ad una precisa domanda sulle novità del prossimo esame di Stato, lo scorso 16 gennaio 2024 il Ministro aveva infatti dichiarato al quotidiano «La Stampa»: «Ci limiteremo a una manutenzione della versione attuale. Nel colloquio orale terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo la natura dialogica della prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare fra discipline».

Con parole simili, due giorni dopo, ai microfoni della trasmissione di Radio1 «Il rosso e il nero», era stato preannunciato «qualche piccolo ritocco, soprattutto per quanto riguarda la fase orale dell’esame».

Il primo periodo del comma 4 dell’art. 22 («Colloquio») dell’O.M., ha effettivamente riscritto il corrispondente comma della precedente O.M. 45/2023, giungendo alla seguente formulazione: «La commissione/classe cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali, evitando una rigida distinzione tra le stesse e sottolineando in particolare la dimensione del dialogo pluri e interdisciplinare» (sottolineate le interpolazioni alla precedente versione dell’articolo).

La maturità formativa

La diversa veste testuale sembra rispondere a intenti più connotativi che innovativi, limitandosi ad enfatizzare la necessità di un approccio al colloquio che sia meno legato a logiche disciplinariste.

La volontà di favorire nel colloquio la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline anche nel loro rapporto interdisciplinare, implicita nel dettato del D.lgs. 62/2017 e nel D.M. 37/2019, era infatti già espressamente dichiarata nelle precedenti ordinanze ministeriali.

Conseguentemente, la griglia di valutazione del colloquio, che, benché a differenza di quelle delle prove scritte non sia richiesta dalla normativa, viene proposta quale Allegato A all’O.M., non differisce in nulla da quella del passato anno scolastico (che a sua volta riprendeva quella adottata nelle tre precedenti tornate di esami, ricalibrandone i punteggi, ma non modificandone indicatori e descrittori).

L’esperienza fattuale ha rilevato però che non sempre risulta del tutto perspicuo ai commissari d’esame che il colloquio, anche se deve verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, non è un’interrogazione disciplinare, ma il momento in cui il candidato rivela il raggiungimento della maturità formativa, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze acquisite e solidamente ed intimamente possedute, collegandole tra di loro e argomentando in maniera critica e personale.

I requisiti di ammissione all’esame di Stato

Nei paragrafi successivi proviamo a sintetizzare le caratteristiche più importanti dell’esame 2024.

Fatta salva la non ammissione disposta dal Consiglio di Istituto per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 («Statuto delle studentesse e degli studenti»), il D.lgs. 62/2017, art. 13, comma 2, prevede che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammetta all’esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni;
  2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
  3. svolgimento nel secondo biennio e nel quinto anno dell’attività di PCTO (minimo 210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei);
  4. votazione non inferiore a sei decimi nel comportamento e in ciascuna disciplina (fatta salva la facoltà del Consiglio di classe di ammettere, con giudizio motivato, lo studente anche in presenza di una sola insufficienza).

Il requisito di cui alla lettera c) risulta tuttavia sospeso anche per il corrente anno scolastico (è la sesta volta che accade), per effetto dell’articolo 5, comma 3 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).

Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono comunque costituire parte del colloquio dell’esame (Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, art. 5, comma 11).

Le prove INVALSI e il curriculum dello studente

In sede di presentazione dell’esame di Stato, non appare fuor di luogo ricordare che il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 («Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR»), ha disposto (con l’art. 14, comma 6) la modifica dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 62/2017, ripristinando quanto originariamente previsto dal decreto e poi soppresso dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con la Legge 28 febbraio 2020 , n. 8), ossia che nel cosiddetto «curriculum della studentessa e dello studente» (introdotto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 28 e 30) vi sia una specifica sezione in cui siano indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (Italiano e Matematica) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La disposizione, che mira a riproporre per il secondo ciclo quanto già previsto dalla normativa per la certificazione delle competenze nel primo ciclo, ha sollevato non poche perplessità, in quanto rischia di snaturare le stesse finalità delle prove standardizzate INVALSI, nate come strumento di valutazione del sistema scuola e non degli apprendimenti individuali: un passaggio di non poco rilievo che meriterebbe una più approfondita riflessione scientifica e pedagogica.

La composizione delle commissioni

La composizione delle commissioni è quella stabilita dal D.lgs. 62/2017 (art. 16): presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni, nominati nel rispetto dell’individuazione operata dal D.M. 26 gennaio 2024, n. 10, delle discipline oggetto della seconda prova scritta e di quelle da affidare ai commissari esterni. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.

Il calendario

I lavori delle commissioni si svolgono secondo il seguente calendario:

  • elaborazione delle tre proposte di traccia della seconda prova da sottoporre al sorteggio dei candidati e dei relativi strumenti di valutazione (solo per gli istituti professionali): tra martedì 18 giugno 2024 (alle ore 8:30 il MIM fornirà la chiave per l’apertura del plico contenente la “cornice nazionale generale di riferimento”) e mercoledì 19 giugno 2024;
  • prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
  • seconda prova scritta: giovedì 20 giugno 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali è previsto lo svolgimento in più giorni: la durata della seconda prova è infatti varia ed è indicata nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769/2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, la durata della prova è definita dalle commissioni, nei limiti previsti dai quadri di riferimento adottati con il D.M. 15 giugno 2022, n.164;
  • terza prova scritta (solo per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac Techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca): martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30;
  • prima prova scritta suppletiva: mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30;
  • seconda prova scritta suppletiva: giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni (nei professionali l’elaborazione delle tre proposte di traccia e delle griglie di valutazione avverrà tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio 2024);
  • terza prova scritta suppletiva (per gli istituti interessati): martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30;
  • correzione delle prove: ciascuna commissione/classe inizia la correzione – che può essere effettuata anche per aree disciplinari – e la valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. Nella correzione la commissione può operare per aree disciplinari;
  • colloqui: iniziano almeno due giorni dopo la pubblicazione degli esiti delle prove scritte (sono esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi);
  • colloquio suppletivo: entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo il colloquio;
  • scrutinio, adempimenti conclusivi e pubblicazione dei risultati: ciascuna commissione/classe si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza; al termine delle operazioni, l’esito dell’esame è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe.

Le prove scritte

Dopo che negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 erano state sostituite dal solo colloquio e nell’esame di Stato 2022 la seconda prova era stata elaborata localmente dai docenti disciplinaristi di tutte le sottocommissioni presenti nella scuola, dall’anno scorso le due prove scritte previste dall’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 (la prima di accertamento della padronanza della lingua italiana e la seconda, in forma anche grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, relativa alle discipline caratterizzanti il corso di studio) sono tornate ad essere a carattere nazionale, con la sola eccezione degli istituti Professionali (cfr. supra).

Il colloquio

Il colloquio, come abbiamo già visto, è la prova in cui il candidato, in una prospettiva multi e interdisciplinare, dimostra di:

  • avere acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline;
  • sapere utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  • saper analizzare criticamente le esperienze complessivamente maturate nei PCTO, anche in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale;
  • aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica.

Nel corso del colloquio, si accertano anche le conoscenze e le competenze nella disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame quale commissario interno (O.M., art. 22, comma 6).

Il materiale per il colloquio

Come disposto dal D.M. 37/2019, il colloquio prende l’avvio dall’analisi del materiale proposto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

La scelta del materiale va effettuata dalla commissione/classe tenendo conto del personale percorso di apprendimento del candidato.

Il punteggio

La ripartizione dei cento punti è prevista dal D.lgs. 62/2017: quaranta punti massimo al credito scolastico e venti punti per ciascuna delle due prove scritte e per il colloquio.

Mentre non esiste alcun punteggio minimo per la singola prova, il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi (O.M., art. 28, comma 3).

La commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti (O.M., art. 16, comma 9, lettera c) e art. 28, comma 4).

Immutate rimangono le condizioni necessarie perché la commissione/classe possa attribuire la lode, sulla scorta dei criteri deliberati in occasione della riunione preliminare (O.M., art. 16, comma 9, lettera d): unanimità della classe/commissione, punteggio massimo in ciascuna prova d’esame, credito scolastico di quaranta punti sempre attribuito con voto unanime del consiglio di classe (O.M., art. 28, comma 5).

L’esame di Stato e la privacy

Nel dettare le sue disposizioni l’O.M. appare molto attenta a tutelare la tutela della privacy dei candidati. Nella redazione del documento del 15 maggio, oggetto della pubblicazione all’albo on-line dell’istituzione scolastica (OM, art. 10, comma 4), si raccomanda il pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nella nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Con tale raccomandazione sembra cozzare con l’obbligo dettato alla commissione dall’art. 16, comma 7, lettera f, dell’O.M. di consultare la sezione del documento del consiglio di classe «relativa ai candidati con disabilità», per individuare gli studenti cui proporre prove differenziate non equipollenti: meglio sarebbe un espresso rinvio ad un allegato al documento del consiglio di classe, da far pervenire in forma riservata alla Commissione, in cui sia raccolto questo tipo di informazioni.

Gli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” e dei crediti scolastici, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nella bacheca di classe del registro elettronico, mentre i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono presenti solo nell’area del registro elettronico cui può accedere unicamente lo studente interessato con le proprie credenziali personali (O.M. art. 3, comma 2).

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati (compresi i candidati con DSA e i candidati con disabilità, senza alcun riferimento all’effettuazione di prove non equipollenti) tramite affissione di tabelloni presso la scuola, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nella bacheca di classe del registro elettronico (O.M. art. 21, comma 3, art. 23, comma 9, e art. 25, commi 2 e 4).

Anche il calendario nei colloqui «viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail» (OM, art. 15, comma 6).

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale, inclusa la lode, è pubblicato tramite affissione di tabelloni, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nella bacheca di classe del registro elettronico, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (O.M. art. 29, comma 1).

Nel caso dei diplomati con lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso alla pubblicazione dei nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze (O.M. art. 29, comma 4).

I dati dell’anno scolastico 2022/2023

Riportiamo, per concludere, alcuni dati sugli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione del passato anno scolastico, resi disponibili dal MIM e che offriamo alla riflessione di ciascuno.

Nella secondaria di secondo grado il 96,3% degli studenti scrutinati è stato ammesso all’Esame (nell’anno scolastico 2021/2022 era il 96,2%) e quasi tutti (il 99,8%) hanno conseguito il diploma (due anni fa i diplomati erano stati il 99,9%).

Di questi, il 2,7% ha conseguito la lode (erano il 3,4% nell’anno scolastico 2021/2022), con una distribuzione geografica che, in termini percentuali, vede il numero maggiore di lodi in Puglia e Calabria (con il 5,6%) e il numero più basso in Val d’Aosta (0,7%); mentre in termini assoluti è la Campania a guidare con le sue 2.620 lodi (seguita dalla Puglia, con 1.964; chiude anche in questo caso la Val d’Aosta con 6).

Tra i diversi tipi di istituti sono i Licei a fare la parte del leone: il 4,2% dei loro studenti ha ottenuto la lode (in calo rispetto al 5,1% dell’anno precedente), e tra i Licei è il Classico che si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (7,8%), seguito dal Liceo Europeo (7,1%) e dal Liceo Internazionale (6,3%). Nei Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,4% delle ragazze e dei ragazzi e nei Professionali solo lo 0,6% dei candidati.

Rispetto all’anno scolastico 2021/2022, l’anno scorso sono stati in leggero calo anche i diplomati che hanno riportato la votazione di 100 (da 9,4% a 7,3%), quelli con votazione compresa tra 91 e 99 (da 15,1% a 11,5%) e tra 81 e 90 (da 21,1% a 18,3%). La percentuale di diplomati nella fascia 71-80, invece, aumenta, passando dal 27,1% del 2022 al 29,2%, di quelli nella fascia 61-70 (che vanno dal 20,1% al 26%) e di quelli con 60 (il 5%, rispetto al 4,1% dell’anno precedente).