Un buon contratto

Un primo commento al nuovo contratto per i dirigenti scolastici

8 luglio 2019: siglato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area istruzione e ricerca (triennio 2016-2018)

Un contratto lungo 10 anni

«Vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede».

La riflessione di Dante sulla mancata consapevolezza del trascorrere del tempo da parte di chi è tutto preso da piacere o dolore, non risulta del tutto fuori di luogo se si pensa alla genesi del nuovo CCNL, triennio 2016-2018, del personale dell’Area Istruzione e Ricerca (così come definita dal CCNQ del 13 luglio 2016), un contratto che si applica a poco più di 7800 dirigenti, tra cui. circa 7.450 dirigenti scolastici (dati riferiti al 31 dicembre 2015).

Il lasso di tempo che separa il nuovo CCNL dal precedente contratto dell’Area V, siglato il 15 luglio 2010 ma già scaduto il 31 dicembre 2009, è stato infatti di nove anni.

Eppure, i dirigenti scolastici in servizio, diminuiti di numero dagli oltre 9000 dell’a.s. 2010/11, tutti presi dall’impegno quotidiano di far fronte alle novità normative e pedagogiche che incessanti incalzano la pubblica amministrazione e il mondo della scuola, non se ne sarebbero nemmeno accorti se non ci fosse stato ogni mese lo statino a ricordare che la loro retribuzione, anziché crescere, caso più unico che raro nell’Italia del secondo dopoguerra, per effetto di un combinato disposto di circostanze varie, in molte regioni d’Italia, era diminuita rispetto al CCNL 2002-2005.

Nemmeno la sentenza n. 178, con cui il 24 giugno 2015 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del c.d. “blocco dei contratti dei pubblici dipendenti” attuata a partire dal 31 maggio 2010, era stata sufficiente a far dare immediato inizio alla contrattazione.

Sette mesi di gestazione

E una volta avviata il 14 maggio 2018, sono stati necessari sette mesi perché ARaN e sindacati rappresentativi di categoria (ANP, FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA, DIRIGENTI, SNALS CONFSAL) pervenissero il 13 dicembre 2018 alla stipula della bozza di contratto.

E altri sette mesi sono stati necessari perché l’ipotesi di contratto, scontate tutte le necessarie verifiche, giungesse alla sigla definitiva.

Eppure, come si leggeva nell’art. 41 dell’ipotesi del CCNL (poi modificato nella stesura definitiva), più di 90 milioni di euro dei quasi 93 stanziati per il fondo unico nazionale (FUN), che rappresentano la quasi totalità degli aumenti stipendiali previsti, erano già stati resi disponibili dall’art. 1, c. 591, della L. n. 205/2017 e dall’art. 1, c. 86, della L. n. 107/2015.

Evidentemente bisognava che maturasse nella coscienza generale il convincimento della necessità di una piena equiparazione – anche retributiva – dei dirigenti dell’ex Area V agli altri dirigenti statali e di un riallineamento del loro stipendio alle responsabilità assegnate. E che non fosse opportuno stornare verso altre esigenze i fondi stanziati dalla legge di bilancio.

La piena armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa

Il Contratto dell’8 luglio ci dice che la strada della piena perequazione con i dirigenti pubblici di seconda fascia è stata imboccata con decisione, ma anche che il cammino da fare è ancora molto.

L’aumento che i dirigenti scolastico si vedranno accreditare a partire da agosto o settembre viene calcolato dai sindacati firmatari dell’accordo inoltre, € 800,00 lordi mensili, pari a circa € 450,00, al netto di ogni onere.

Lo stipendio tabellare sale infatti a regime dagli attuali € 43.310,90 annui lordi agli stessi € 45.260,73 che vengono riconosciuti ai dirigenti di II fascia della medesima area C.

Ma è sulla parte fissa della retribuzione di risultato che è avvenuta la più importante equiparazione con la dirigenza del comparto: il suo valore è stato rideterminato a decorrere dal 31 dicembre 2018 in € 12.565,11, con un aumento complessivo di circa € 9.000 rispetto agli attuali € 3.556,68.

L’obiettivo posto dall’articolo 1 comma 591 della legge di previsione di bilancio 205/2017, di procedere in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici ad una “progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca“, appare dunque pienamente raggiunto.

Qualche ombra tra le luci degli adeguamenti retributivi

Accanto alle abbaglianti luci di un aumento sicuramente consistente, permane però qualche ombra.Innanzitutto, nonostante l’evidente incongruenza di retribuirli a parità di impegno e di risultati in maniera diversa, restano confermate le disparità di trattamento tra gli stessi i dirigenti scolastici introdotte dai precedenti CCNL: il contratto conferma infatti «la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente» (art. 39, comma 6).Non risulta inoltre del tutto chiaro l’ammontare complessivo della quota variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.Nella versione definitiva dell’articolo 41, come abbiamo visto, non viene dichiarata la consistenza complessiva del FUN dedicato al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, né è definita la sua ripartizione per i singoli anni scolastici.Eppure, anche senza voler dar credito alle previsioni di chi ipotizza una diminuzione della retribuzione variabile ed accessoria, sicuramente è proprio sulla parte variabile dello stipendio che si deve focalizzare l’attenzione in vista di una piena perequazione con le altre dirigenze. Uno statistica, elaborata dall’ARAN nel giugno 2016 su dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale, rivelava infatti una differenza di oltre € 30.000,00 tra il totale delle voci accessorie (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) di un dirigente scolastico e quello di un dirigente di II fascia dell’Università: al netto degli incrementi stipendiali contenuti nel Contratto dell’8 luglio, mancano ancora oltre € 20.000,00 per una piena armonizzazione delle due retribuzioni.

Il sistema delle relazioni sindacali

Al di là degli aspetti economici nel contratto vi sono tuttavia altre interessanti novità.

Innanzitutto, anche in questo, come già in altri contratti del settore pubblico rinnovati negli ultimi mesi (si vedano ad esempio i CCNL Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Sanità, Funzioni Locali), ai tradizionali strumenti di confronto sindacale subentra un nuovo modello relazionale incentrato su contrattazione integrativa e partecipazione, a sua volta articolata in informazione e confronto, cui si affianca il nuovo “organismo paritetico per l’innovazione“.

I diritti dei lavoratori legati ai cambiamenti sociali

Inoltre il nuovo contratto recepisce alcune importanti istanze sociali: in esso vengono infatti ampliate ed estese le misure a protezione dei dirigenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita (art. 22); sono introdotte misure a tutela delle donne dirigenti vittime di violenza (art. 16); sono previste ferie e riposi solidali in favore di dirigenti che debbano assistere figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute (art. 14); vengono assicurati i diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 19); è disciplinata l’aspettativa senza assegni per il dirigente il cui coniuge presti servizio all’estero (art. 18).

In questo quadro di accoglimento delle sollecitazioni che giungono dalla società, desta però qualche preoccupazione l’attenzione prestata all’eventualità di un richiamo alle armi del dirigente (art. 20).

La produttività dei dirigenti scolastici

In linea con l’attenzione mostrata dal legislatore nell’ultimo decennio in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche il nuovo CCNL da un lato dedica molto spazio alla definizione di specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, e del relativo sistema sanzionatorio, stabilendo misure più rigorose per contrastare e sanzionare fino al licenziamento le condotte più gravi (artt. 25-33); dall’altro introduce disposizioni che ribadiscono l’adozione di un sistema di premialità selettivo e meritocratico (art. 50) e disincentivano l’assenteismo (art. 51).

Qualche piccola conquista

Una citazione meritano infine due piccole ma importanti facoltà che vengono lasciate al dirigente scolastico: quella di farsi sostituire in caso di ferie da un proprio collaboratore, anche mediante la delega di funzioni (art. 13, comma 8) e quella, in caso di cessazione dal servizio per dimissioni o per decadenza, di chiedere la riammissione in servizio come «professore semplice» (Dichiarazione congiunta n. 2).