Esame di Stato nel secondo ciclo d’istruzione

Un tentativo di ritorno alla normalità

In epoca pre-COVID, gli studenti italiani erano soliti salutare l’approssimarsi della conclusione del periodo di formazione con una cerimonia, il Mak P 100, organizzata nel centesimo giorno antecedente l’esame di Stato. Quest’anno a celebrare la ricorrenza ha provveduto il Ministro dell’Istruzione in persona, firmando il 14 marzo 2022 l’Ordinanza n. 65 (d’ora in poi OM), sull’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: cento giorni esatti prima della prima prova d’esame, fissata per il 22 giugno.

“… ma in attendere è gioia più compita”

L’OM era attesa da tempo. Già il 31 gennaio 2022, infatti, il Ministero ne aveva dato ampia pubblicità, illustrandone i contenuti non solo in occasione dei doverosi incontri informativi con le organizzazioni sindacali, ma anche tramite anticipazioni di stampa e sui canali istituzionali ufficiali.

In realtà l’OM doveva ancora ottenere i pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d’ora in poi CSPI) e delle Commissioni Parlamentari. Al termine di questi passaggi, e all’esito anche del confronto che il Ministro Bianchi ha voluto condurre con le Consulte studentesche e con il Forum degli studenti, il testo finale risulta in parte modificato rispetto all’iniziale schema di ordinanza.

Il parere del CSPI

Il parere del CSPI (parere 7 febbraio 2022, n. 74) contiene più di un rilievo. A parte le perplessità sulle modalità comunicative adottate dal Ministero (dichiarazioni e annunci poi smentiti, anticipazioni su atti ancora in itinere, ecc …), molti erano i dubbi sulla seconda prova scritta, di cui il CSPI auspicava la sostituzione con altri strumenti alternativi d’esame:

  • predisposta localmente e quindi priva di carattere nazionale, non garantirebbe la necessaria uniformità nella verifica dei livelli di apprendimento raggiunti;
  • rischierebbe di diventare una riproposizione di fatto di prove effettuate nel corso dell’anno;
  • gli Allegati B/1, B/2 e B/3 dell’Ordinanza (contenenti le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta, rispettivamente, nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali) non corrisponderebbero ai quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 26 novembre 2018;
  • la predisposizione e la valutazione di prima e seconda prova correrebbero di fatto il rischio di essere affidate allo stesso commissario.

I pareri parlamentari

Per quanto risulti inconsueta l’espressione di un parere parlamentare su ordinanze ministeriali, ossia su atti tipicamente amministrativi, il passaggio attraverso le competenti commissioni parlamentari era espressamente voluto dalla stessa legge di delega[1].

Ad ogni modo, in data 22 febbraio lo schema dell’OM incassava il parere favorevole della Quinta Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, cui faceva seguito in data 2 marzo il parere favorevole della Settima Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, senza osservazioni, e infine, in data 9 marzo, il parere favorevole, seppure con osservazioni, della Settima Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato.

“In medio sedet inclita virtus”

Mentre le due precedenti ordinanze, l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, non prevedevano prove scritte, ma solo un colloquio, introdotto da un elaborato predisposto dal candidato su una tematica definita dal consiglio di classe, l’OM asseconda il graduale, ma non ancora del tutto completo, ritorno alle prassi ordinarie in discontinuità con quanto avvenuto nei precedenti diciotto mesi, quando la pandemia aveva obbligato al massiccio ricorso prima alla DAD e poi alla DDI.

Si tratta di un evidente tentativo di mediazione, della ricerca di un punto di equilibrio tra l’innegabile persistenza dei danni provocati dall’emergenza pandemica e la graduale riconquista della normalità, cui tutto il sistema nazionale di istruzione tende con tenacia fin dall’inizio del corrente anno scolastico: l’obiettivo – come chiarisce la relazione ministeriale di presentazione della bozza di ordinanza al Parlamento – è quello di «restituire al Paese e agli studenti una prova che si avvicini il più possibile alla struttura ordinaria dell’esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62».

Le misure in deroga al D.lgs. n. 62/2017

Come nei due ultimi anni, la Commissione è composta solo da docenti del Consiglio di classe, con il solo Presidente esterno, unico per entrambe le sottocommissioni.

Anche quest’anno, i candidati sono ammessi all’esame di Stato pur in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 62/2017, ossia l’obbligatorietà della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Nelle premesse dell’OM è tuttavia sottolineata la necessitò dello svolgimento delle prove INVALSI, «ai fini della verifica degli apprendimenti e della valutazione dell’impatto sul sistema generale di istruzione della pandemia e delle conseguenti misure adottate»[2].

Come nel passato anno, è demandato all’autonomia delle istituzioni scolastiche il compito di valutare in sede di scrutinio finale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, se derogare al rispetto del requisito di frequenza per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il ritorno al futuro: le prove scritte

La grossa novità di quest’anno è il ritorno delle prove scritte.

La prima prova, definita a livello nazionale, accerta, ai sensi dell’art. 17, co. 3, del D.lgs. 62/2017, la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, attraverso la redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico[3].

Nonostante le critiche del CSPI e la dura contestazione degli studenti, l’OM prevede lo svolgimento della seconda prova, seppure adattata localmente e limitata all’individuazione di una sola disciplina caratterizzante[4].

Del resto, come ha considerato qualcuno, la prova di indirizzo rappresenta il momento più significativo dell’esame, su cui gli studenti tutti, e specialmente quelli degli istituti tecnici e professionali, fanno maggiore affidamento per dimostrare le competenze specifiche acquisite.

Le risposte ai rilievi del CSPI

Ai rilievi avanzati dal CSPI, nella premessa dell’OM si risponde ribadendo la correttezza della scelta di «affidare la scrittura della seconda prova alle commissioni» quale rimedio alla diversità di preparazione delle classi provocata dalla pandemia. Il problema non è infatti nella «difformità delle prove», ma nella «diversità delle condizioni di partenza […] cui la differenziazione delle seconde prove intende offrire risposta». Si nega, inoltre, la discrepanza tra gli allegati B dell’OM e i quadri di riferimento del D.M. n. 769/2018, che non prevedono che la prova riguardi più discipline[5] e infine si individua nella deontologia professionale dei docenti la sufficiente «garanzia del corretto comportamento dei commissari d’esame non solo nella predisposizione della seconda prova, ma nello svolgimento dell’intero esame di Stato», ricordando che «la predisposizione della prova, è affidata all’intera sottocommissione, e […] la valutazione delle prove è collegiale». Non a caso, in merito alla collegialità nella formulazione della prova, l’OM prevede che tutti i docenti titolari della disciplina nelle classi quinte, presenti nell’istituzione scolastica, dello stesso indirizzo, articolazione o opzione, entro il 22 giugno predispongano tre tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe, e individuino il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta che dovrà essere sorteggiata tra quelle predisposte[6].

Obiettivi, struttura e valutazione della seconda prova

Inoltre, per evitare un’eccessiva difformità tra le prove costruite a livello di istituto e la conseguente disparità di trattamento per gli studenti, l’OM, recependo l’invito proveniente da Camera e Senato, indica alle Commissioni d’esame obiettivi, struttura e valutazione della prova. L’art. 20, c. 4, rinvia infatti esplicitamente ai quadri di riferimento e alle griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato allegate al D.M. n. 769/2018, in cui sono indicate, per ciascun ordine e indirizzo di scuola, le caratteristiche, la struttura e gli obiettivi della seconda prova; i nuclei tematici fondamentali di ciascuna disciplina caratterizzante; le griglie di valutazione (con punteggio in ventesimi convertito in decimi dalla tabella 3 dell’Allegato C dell’Ordinanza), con i relativi indicatori da declinare in descrittori.

Il colloquio

Scomparsa la discussione del breve testo di lingua e letteratura italiana e archiviato il controverso elaborato che lo aveva caratterizzato negli ultimi due anni, il colloquio torna ad essere la prova in cui, come stabilito dall’art. 17, c. 9, del D.lgs. 62/2017, il candidato dimostra di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di essere in grado di utilizzare e mettere in relazione tra loro le conoscenze apprese, argomentando in maniera critica e personale, anche in lingua straniera; di saper analizzare criticamente, collegandole al percorso di studi seguito, le esperienze complessivamente maturate nei PCTO (per i quali va ovviamente tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica); di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica.

Come disposto dal D.M. 18 gennaio 2019, n. 37, esso prende l’avvio dall’analisi del materiale proposto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali e finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Accantonata definitivamente la procedura del sorteggio, all’inizio di ogni giornata di colloquio la sottocommissione predispone e assegna i materiali ai candidati, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, con riguardo anche agli eventuali percorsi individualizzati e personalizzati (OM, art. 22, c. 5).

Come eredità dell’esperienza di colloquio maturata negli ultimi due anni, l’OM adotta una griglia di valutazione della prova orale (Allegato A), che, sperimentata da alcune Commissioni durante gli esami di Stato a.s. 2018/2019, era poi diventata una necessità inderogabile con il maxi-colloquio previsto dall’O.M. n. 10/2020.

Il colloquio in videoconferenza

Su sollecitazione del CSPI, l’articolo 8, comma 2, dell’OM prevede espressamente la possibilità di effettuare il colloquio in videoconferenza per i candidati che, per sopravvenuta malattia o per altri gravi documentati impedimenti, non possano lasciare il proprio domicilio.

Il candidato impossibilitato a svolgere le prove scritte in presenza, viene invece rinviato alle sessioni suppletiva o straordinaria.

I punteggi

Per valorizzare il percorso scolastico dei candidati, e forse per controbilanciare la presenza della seconda prova, l’OM innalza a cinquanta i punti di credito maturati nel corso del triennio (nel D.lgs. n. 62/2017, art. 15, c. 5, erano quaranta): pertanto i consigli di classe, che attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017, procedono poi alla sua conversione sulla base della tabella 1 dell’Allegato C dell’OM (art. 11, c. 1).

Nella necessaria ridefinizione dei punti da attribuire alle singole prove (che nel complesso scendono dai sessanta del D.lgs. 62/2017 a cinquanta), l’OM, art. 21, c. 2, opera un’ulteriore valorizzazione del colloquio, il cui punteggio massimo è elevato a venticinque (erano venti nella bozza iniziale dell’OM, come sono venti nel D.lgs. n. 62/2017, art. 18, c. 2), a scapito però della seconda prova per la quale i punti attribuibili sono ridotti a dieci (erano quindici nella bozza iniziale dell’OM e sono venti nell’art. 18, c. 2, del D.lgs. n. 62/2017).

La rimodulazione dei punteggi del credito e delle prove comporta anche una modifica delle soglie minime di accesso al cosiddetto bonus: per ottenerlo i candidati devono avere conseguito un credito di almeno quaranta punti e non meno di quaranta punti nel complesso delle prove di esame (erano rispettivamente trenta e cinquanta nell’art. 18, c. 5, del D.lgs. n. 62/2017).

L’esame di Stato e la privacy

L’attenzione rivolta dall’OM al trattamento dei dati testimonia la crescente sensibilità nei confronti delle questioni della privacy. Come in passato, si raccomanda nella redazione del documento del 15 maggio, oggetto della pubblicazione all’albo on-line dell’istituzione scolastica (OM, art. 10, c. 4), il pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali[7].

Come nel passato anno scolastico, la pubblicazione dei punteggi attribuiti alle prove scritte di ciascun candidato avviene con l’affissione di tabelloni cartacei e, distintamente per ogni classe, presso la bacheca di classe del registro elettronico (OM, art. 21, c. 3, e art. 29, c. 1). Si ricorda che la pubblicazione dei risultati finali avviene con l’indicazione del punteggio, dell’eventuale lode e la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame.

A differenza dell’anno scorso, i risultati di scrutinio di ammissione all’esame di Stato sono pubblicati invece solo sulla bacheca di classe del registro elettronico, con l’indicazione di ammissione o non ammissione all’esame e il credito, mentre i voti delle singole discipline vengono riportati unicamente «nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali» (OM, art. 3, c. 2).

Qualche novità anche nella comunicazione ai candidati del calendario nei colloqui, che «viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario vienetrasmesso via e-mail» (OM, art. 15, c. 6).


[1] Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 956: per l’a.s. 2021/22, «in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica», il Ministro dell’Istruzione può adottare, «sentite le competenti Commissioni parlamentari […] specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi […] del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

[2] Su questo punto il Ministero ha incontrato l’approvazione unanime sia della Settima Commissione della Camera («la ricognizione degli apprendimenti attraverso il sistema di rilevazione INVALSI è un canale di informazione imprescindibile per acquisire una rappresentazione uniforme e puntuale dei livelli di apprendimento degli studenti italiani») che della Settima Commissione del Senato (le prove INVALSI «consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e […] i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli studenti stessi»).

[3] Il CSPI, pur approvando la scelta di ripristinare la prima prova, nel timore che non in tutte le scuole si siano potute studiare bene le diverse tipologie testuali, invita il Ministero a predisporre le tracce relative alle diverse tipologie testuali avendo cura di individuare «le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni». Sulla stessa linea è il parere della Settima Commissione del Senato.

[4] Ai sensi dell’art. 17, c. 4 del d.lgs. 62/2017, la seconda prova può avere per oggetto «una o più discipline caratterizzanti il corso di studio».

[5] Per quanto la risposta dell’OM sia formalmente corretta, non appare condivisibile la rinuncia ad una seconda prova che, comprendendo più discipline, consentirebbe di muoversi in una dimensione più ampia, di interazione tra percorsi di apprendimento e sviluppo di “nodi tematici pluridisciplinari”, così come evidenziato a suo tempo nelle Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo, allegate alla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n.3050 del 4 ottobre 2018.

[6] O.M. 65/2022, art. 20, c. 3: Nel caso presso la scuola sia presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dall’intera sottocommissione sulla base delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova.

[7] Nella nota 21 marzo 2017, prot. 10719, il Garante, acclarato che il documento del 15 maggio ha lo scopo di evidenziare il percorso didattico e formativo della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli allievi, concludeva, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite, che non si ha “alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti.” Nell’OM, frutto di successive stratificazioni, sembra sopravvivere ancora qualche traccia dell’epoca antecedente alle indicazioni del Garante: l’art. 16, c. 6, sub lett. f), sembra fare riferimento ad una sezione del documento del consiglio di classe «relativa ai candidati con disabilità», mentre sarebbe più opportuno rimandare ad un allegato allo stesso, da indirizzare direttamente alla Commissione, in cui raccogliere le informazioni relative agli studenti con disabilità.