L’istituto del contratto integrativo è parte essenziale di una ordinata programmazione nella scuola dell’autonomia. Esso si colloca in stretta sinergia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale, pilastri gestionali e didattici sui quali si fonda, in concreto, il funzionamento dell’istituzione.
La vita scolastica, d’altronde, è caratterizzata da fasi che si ripetono ciclicamente; questo favorisce il delinearsi di una programmazione che, sebbene non escluda le emergenze, dispone ad affrontarle in modo più adeguato nel momento in cui si verificano.
La legalità contrattuale predisposta dal CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 e ribadita dal CCNL del 23 dicembre 2025 fissa, in particolare, due paletti.
Il primo paletto: i tempi della contrattazione tra regole e prassi
Ci riferiamo al fatto che il CCNL (Titolo I, Relazioni sindacali, art. 30, Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) al comma 8 ribadisce che: “la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”.
Sono, però, rari i casi in cui tale tempistica viene rispettata. Più frequenti sono gli accordi che si protraggono oltre, talvolta superando la conclusione dell’attività didattica. Facendo ricorso ad una immagine calcistica, proprio ora che siamo nel pieno svolgimento dei Mondiali 2026, è come se, trascorsi i novanta minuti del primo e del secondo tempo, magari con qualche minuto di recupero accordato dall’arbitro, una delle due squadre pretendesse di continuare a giocare a tempo scaduto.
Un accordo condiviso sul rispetto delle regole fondamentalidovrebbe invece rientrare nel naturale perimetro del fair play.
Il secondo paletto: l’impersonalità delle risorse economiche
Il secondo paletto stabilisce che, a livello di contrattazione integrativa d’istituto, in ben nove punti su undici della lettera c), si faccia esclusivamente riferimento ai criteri – e mai a singoli ruoli professionali identificabili nelle persone – per quanto concerne i riconoscimenti economici a favore del corpo docente e del personale ATA.
D’altronde, il CCNL del 23 dicembre 2025, ricalcando e citando esplicitamente il precedente accordo del 18 gennaio 2018, ribadisce tale principio all’articolo 30, comma 10 (Titolo I, Relazioni sindacali), dove si specifica quanto segue: «Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) del CCNL del 18 gennaio 2024 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito».
Proprio per questo motivo, al di là di un determinato limite, i dati non possono comprensibilmente essere disaggregati.
Rispetto della trasparenza e della privacy
Nel quadro normativo dato, occorre tener conto sia della trasparenza, sia del rispetto della riservatezza. Entrambi sono istituti delicati che, a seguito del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (in vigore dal 19 settembre 2018), vanno contestualizzati nei loro reciproci rapporti con attento discernimento. Essi costituiscono due principi cardine delle buone prassi, la cui applicazione comporta un bilanciamento equilibrato, non solo per chi ha responsabilità di governo.
A tale proposito, merita di essere sottolineata la coerente corrispondenza tra dettato normativo e disposizione contrattuale, che non lascia margini di ambiguità: non è possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. Un principio, questo, autorevolmente riconosciuto dalle stesse Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola proprio nei CCNL del 19 aprile 2018 e del 23 dicembre 2025.
Cerniera strategica tra PTOF e Programma Annuale
La contrattazione integrativa d’istituto svolge una precisa funzione di raccordo all’interno della programmazione strategica, ponendosi in diretta correlazione logica e temporale tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale. È in questo delicato equilibrio che risiede il valore profondo delle relazioni sindacali: esse non si esauriscono in un adempimento burocratico, ma garantiscono la sostenibilità e la concretezza delle scelte progettuali della scuola.
Sotto il profilo procedurale, tale impianto coerente impone una precisa scansione cronologica: la negoziazione d’istituto dovrebbe idealmente giungere a compimento subito dopo l’approvazione del PTOF e prima della formale deliberazione del Programma Annuale. Solo rispettando questa sequenza i criteri generali convenuti possono tradursi tempestivamente nelle poste finanziarie destinate a remunerare le attività. La dimensione temporale, pertanto, viene a configurarsi come un fattore determinante, non una variabile indipendente, proprio per l’efficacia dell’azione amministrativa e la trasparenza della gestione.
L’effetto incentivante
La finalità della contrattazione integrativa dovrebbe risiedere nell’effetto incentivante. Tuttavia, perché tale finalità si realizzi concretamente, l’accordo deve essere tempestivo: i criteri normativi ed economici devono essere conosciuti in anticipo, poiché una definizione tardiva ne compromette inevitabilmente buona parte dell’efficacia. Una contrattazione integrativa sine die costituisce una contraddizione in termini.
D’altra parte, nel momento in cui il fattore tempo viene posto al centro della valutazione dei dirigenti scolastici, risulta poco comprensibile che la tempistica della contrattazione possa protrarsi per mesi ben oltre la scadenza del 30 novembre fissata dal CCNL. Tale dilazione contrasta apertamente con la tempestività richiesta per altri indicatori gestionali, quali il tempo medio di autorizzazione delle rate per le supplenze brevi e saltuarie (inferiore a due giorni) o i tempi medi ponderati di pagamento delle fatture commerciali (contenuti entro i trenta giorni).
Il reciproco lavoro tra le parti per la definizione del Contratto integrativo dovrebbe essere concentrato sui criteri volti a configurare un condiviso piano di riparto delle risorse disponibili. Un simile obiettivo, da collocare tra l’inizio di settembre e la fine di novembre, si può utilmente conseguire senza alcuna compressione della libera partecipazione critica o delle esigenze di un adeguato approfondimento. Qualora venisse osservata la scadenza indicata dal CCNL, le lettere di incarico per progetti e attività potrebbero essere trasmesse regolarmente entro il mese di dicembre.
La legge n. 421 del 23 ottobre 1992: scenari per la contrattazione futura
La contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego affonda le sue radici nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, varata dal governo presieduto da Giuliano Amato. Si tratta di una riforma di portata storica che, per la disciplina del rapporto di lavoro, ha disposto il rinvio programmatico alle norme del Codice Civile. Nel complesso dibattito che ha accompagnato la genesi del provvedimento, un ruolo di primo piano è stato svolto dalle Confederazioni sindacali e, in particolare, dalla figura di Bruno Trentin, che ne ha lasciato una vivida testimonianza nelle pagine dei suoi Diari[1].
In una prospettiva di medio periodo, a fronte di un impegno così complesso, potrebbe rivelarsi opportuna una verifica strutturale dei meccanismi negoziali, da promuovere nelle sedi concertative proprie tra le Organizzazioni Sindacali nazionali e l’ARAN, affinché ne sia valutato l’inserimento nel testo del CCNL. Tra le ipotesi di lavoro praticabili, per esempio, potrebbe essere profilata la possibilità di estendere a livello triennale la validità del contratto integrativo d’istituto, sia per la parte normativa sia per quella economico-finanziaria. Tale evoluzione potrebbe prevedere specifici momenti di confronto, nella seconda e nella terza annualità, dedicati all’illustrazione dell’informazione successiva per il tramite di una congrua rendicontazione scritta. Una simile impostazione non mira a deprimere il valore della partecipazione sindacale, bensì a qualificarne e renderne più efficace l’esercizio.
In alternativa, per superare tali criticità, sarebbe sufficiente qualificare come perentoria, e non semplicemente ordinatoria, la scadenza del 30 novembre. D’altronde, una simile interpretazione trova un solido ancoraggio nel dettato pattizio: il CCNL del 19 aprile 2018, richiamato sul punto dal successivo accordo del 23 dicembre 2025, stabilisce chiaramente all’articolo 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa), che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni, aggiungendo che «i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale». L’uso del verbo “possono”, e non “devono”, conferma l’assenza di un obbligo vincolante di rinnovo annuale, avallando la percorribilità di una programmazione a più ampio respiro.
Collaborazione tra partecipazione e competenza
È in questo preciso quadro di efficacia e tempestività che l’ispirazione della contrattazione integrativa di istituto trova la sua spinta, fondandosi sul fondamentale valore della partecipazione. Tale partecipazione si esercita nei modi che definisce la sensibilità tra le parti; se bene esercitata, essa potrebbe garantire un contesto di verifiche e controlli tali da contribuire a migliorare l’esercizio della responsabilità gestionale dell’istituzione scolastica.
I compiti delle parti che si confrontano si fondano sull’esercizio delle responsabilità attribuite a ciascuna di esse dal CCNL. Da un lato, disponibilità ad un dialogo leale e franco; dall’altro, coscienza del fatto che non può esserci il prevalere di una parte sull’altra.
Il contratto integrativo di istituto non è qualcosa di separato dal CCNL, piuttosto ne è una conseguenza e uno sviluppo. La contrattualizzazione del rapporto di lavoro, anche nella scuola, deriva dal Codice civile: la correttezza (art. 1175) e la buona fede (art. 1375) sono parti costitutive del cooperare, concorde o discorde, per far emergere un punto vista e, al contempo, cercare una sintesi, una composizione, un ragionevole compromesso.
Per una direzione unitaria
Questo quadro di doveri privatistici e civilistici trova il suo naturale completamento nelle prerogative ordinamentali che regolano le funzioni della dirigenza. A partire dal D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (art. 4, comma 2, poi artt. 5, 7, 17) e in particolare grazie all’art. 25, al dirigente scolastico sono assegnati compiti di carattere “gestionale”.
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 93, nell’incipit della lettera e), ha meglio chiarito che il dirigente scolastico ha una responsabilità nella direzione unitaria, al fine di ricomporre i rapporti “tra le diverse componenti della comunità scolastica” insieme a quelli “con il contesto sociale”.
L’espressione “direzione unitaria” esprime bene il nodo della responsabilità che compete a chi ha, tra le sue funzioni, quella di governare la scuola dell’autonomia.
Ciò si traduce non solo ma soprattutto in tre ambiti, ciascuno, per motivi diversi, non privo di un certo rilievo:
- entro il 31 di ottobre, occorre portare alla deliberazione del Collegio dei docenti il PTOF, in considerazione della sua dimensione triennale, ovvero degli aggiornamenti annuali (il termine è ordinatorio, potendo le scuole completare tali attività entro l’avvio della fase delle iscrizioni al successivo anno scolastico, ma nondimeno meritevole di essere rispettato);
- entro il 30 novembre, occorre aver verificato le condizioni per una conclusione della contrattazione decentrata di Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 7, del CCNL del 19 aprile 2018, scadenza ribadita dal CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 e il 23 dicembre 2025, Titolo I, Relazioni sindacali, art. 30, Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali, comma 8: la contrattazione collettiva integrativa “non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”; anche in questo caso, si tratta di un termine temporale ordinatorio e non perentorio, meritevole di non meno attenzione;
- entro il 31 dicembre, è necessaria l’approvazione del Programma Annuale (anche se da qualche anno la scadenza viene disattesa da proroghe di cui ci si limita a prendere atto, ma che forse non sempre contribuiscono a mettere le scuole in una condizione di pariteticità nonché di stabilità e di certezza).
Corresponsabilità
Questa sequenza temporale configura una connessione tra offerta formativa e ampliamento, impianto organizzativo, presupposti economico-finanziari, finalizzati a un ottimale utilizzo del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) attraverso la contrattazione integrativa d’istituto.
Detto in altri termini, in assenza di una condivisa e motivata corresponsabilità, il negoziato rischia di scivolare verso elementi di inappropriatezza, soffermandosi su questioni di dettaglio e perdendo di vista l’orizzonte complessivo delle scelte, nonché la coerenza rispetto a quanto reciprocamente convenuto.
Il tema centrale risiede, in ultima analisi, nel delineare con chiarezza la direzione verso cui orientare l’istituzione scolastica: un traguardo raggiungibile solo attraverso l’impegno sinergico dell’amministrazione e dei professionisti della scuola – docenti e non docenti, ciascuno nei rispettivi profili – uniti nella comune ricerca di un progressivo miglioramento dell’offerta formativa, della valorizzazione del lavoro pubblico e della piena funzionalità dell’autonomia.
[1] B. Trentin, Diari (a cura di Igino Auriemma), Roma, Ediesse, 2017. Per l’esatto inquadramento normativo, si veda la legge 23 ottobre 1992, n. 421, con specifico riferimento al rinvio al Codice Civile, Libro V, Titolo II, Capo I.




